Attività diverse
Terzo settore, definiti i limiti per i ricavi da “attività diverse”
Stabiliti con un decreto discusso nella Cabina di regia i criteri che ne regolano la natura “strumentale”: non si considera l’oggetto ma solo la funzione di sostegno alle finalità istituzionali. Precisate anche le percentuali dei ricavi per qualificarle. Ecco come funziona
ETS - ENTE DEL TERZO SETTORE
Una delle grandi novità della nuova normativa sul non profit in Italia è l’introduzione di un’unica categoria che definisce i contorni di questo variegato mondo: sono gli enti del terzo settore (Ets), accomunati da uno stesso profilo giuridico, dall’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (Runts) che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro. Una grande famiglia in cui soggetti diversi operano secondo regole e finalità comuni.
Per diventare Ets è necessario perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale (un elenco di 26 aree di intervento centrali per la vita delle comunità) in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Perché lo si fa, cosa si fa, come si fa, quindi, diventano elementi centrali per entrare a far parte del terzo settore.
La riforma identifica diverse categorie di Ets con caratteristiche specifiche e ogni tipologia trova spazio in sezioni diverse del registro unico nazionale del terzo settore. In primis, ci sono le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), categorie finora regolamentate da specifiche leggi e storicamente le più radicate. A queste si aggiungono gli enti filantropici, finora conosciuti sotto forma di fondazioni, associazioni filantropiche e fondazioni di comunità, le imprese sociali, totalmente rinnovate e potenziate rispetto al passato e che comprendono le cooperative sociali, le reti associative, che grazie alla riforma acquistano un nuovo ruolo nelle attività di monitoraggio e controllo, e le società di mutuo soccorso. La riforma lascia poi una “pagina bianca”, aperta alle nuove possibili organizzazioni del futuro: è la sezione “Altri Ets” in cui si possono iscrivere tutte le altre realtà che hanno le caratteristiche di ente del terzo settore ma non sono riconducibili a nessuna delle categorie prima citate.
La riforma ridefinisce i luoghi decisionali dedicati al coordinamento normativo con funzioni di vigilanza, controllo e coordinamento rispetto all’applicazione della normativa. Si tratta nello specifico dell’istituzione della Cabina di regia con funzione di coordinamento delle politiche di governo e il Consiglio nazionale del terzo settore, con funzioni consultive, di nomina e di vigilanza, monitoraggio e controllo sull’applicazione della normativa sul terzo settore.
Infine, la riforma istituisce un sistema di incentivi e finanziamenti per il terzo settore. Tra questi il fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, un sistema di risorse finanziarie pubbliche per le Odv, le Aps e per finanziare l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali e altre forme di sostegno al terzo settore. Tra le novità, l’istituzione della Fondazione Italia Sociale, la cui funzione è di completare l’apporto del soggetto pubblico al terzo settore.
Dallo sport alla ristorazione, le nuove restrizioni anche per il non profit
Per arginare l’ascesa dei contagi ed evitare un nuovo lockdown, il Governo ha introdotto altre misure di contenimento in un Dpcm valido fino al prossimo 13 novembre. I servizi educativi e scolastici rimangono in presenza ma riformulati e stop a convegni e congressi
Attività del terzo settore e fiscalità per “altri enti”: due nuovi instant book
Le pubblicazioni sono scaricabili gratuitamente insieme alle otto precedenti uscite dedicate alla riforma e uscite nella collana realizzata da CSVnet Lombardia in collaborazione con CSVnet