La Riforma Istruzioni per l'uso
La nuova Aps - Associazione di promozione sociale
COS'È
L’associazione di promozione sociale (Aps) è una categoria di ente del terzo settore (Ets) costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati (in forma esclusiva o meno), dei loro familiari o di terzi.
Si avvale prevalentemente dell’attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Le Aps si differenziano dalle organizzazioni di volontariato (Odv) in considerazione dei destinatari delle attività svolte: le Odv devono infatti rivolgere la propria attività prevalentemente nei confronti di soggetti terzi.
CHI ESCLUDE
Non possono acquisire la qualifica di Aps i circoli privati e le associazioni che
- prevedono limitazioni di tipo discriminatorio (economico o altro) per l’ammissione di nuovi soci;
- prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa;
- collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
A esclusione degli aspetti di seguito specificati, le Aps fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
BASE ASSOCIATIVA
Un’Aps deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o di 3 Aps.
Se questo requisito viene meno, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Trascorso tale termine, l’ente viene direttamente cancellato dal Runts.
Se un ente si costituisce con un numero di associati inferiore a quello riportato in precedenza e nel tempo la composizione numerica viene incrementata, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Aps è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto (quindi con le maggioranze tipiche dell’assemblea straordinaria) ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella stessa delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Aps ai sensi della normativa vigente e dare mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.
La base associativa può essere costituita anche da Ets o da altri enti senza scopo di lucro, a condizione che ciò sia previsto nell’atto costitutivo (o nello statuto) e solo se il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps.
ATTIVITÀ
Le Aps, come tutti gli Ets, devono svolgere attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente.
Possono poi svolgere:
- attività diverse, in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- attività di raccolta fondi in generale;
- attività di raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione;
- gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
- somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, se si tratta di associazioni iscritte all’apposito registro per le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno.
Con riferimento, in particolare, a quest’ultima voce, deve trattarsi di attività strettamente complementari a quelle svolte a fini istituzionali e devono essere rivolte ai propri soci e ai familiari conviventi degli stessi; non devono poi utilizzarsi strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
VOLONTARIATO E LAVORO
Le Aps devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti.
Le Aps possono ricorrere a lavoratori, dipendenti, autonomi o di altra natura, che possono essere anche associati dell’ente, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità dell’organizzazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può superare il 50% del numero di volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio) o il 5% del numero dei soci (non più di 5 persone retribuite ogni 100 associati).
Come specificato in una circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 luglio 2020, rientra nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l’oggetto sociale dell’ente, ma altresì l’attività relativa all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente. In tale prospettiva, l’esercizio di una carica sociale si può atteggiare in termini di attività di volontariato ove risponda ai requisiti previsti, tra i quali la gratuità.
AGEVOLAZIONI
Le Aps sono destinatarie di una serie di misure di sostegno.
I crediti maturati dalle Aps, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che le Aps hanno un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati e quindi possono essere soddisfatte prima di altri sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).
CONVENZIONI
Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all’attività in oggetto della convenzione.
In questo caso, alle Aps si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.
OBBLIGHI E DIVIETI
DENOMINAZIONE SOCIALE
Deve contenere l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l'acronimo “Aps”. L’utilizzo improprio della locuzione “associazione di promozione sociale” o dell'acronimo “Aps”, di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, da parte di soggetti diversi è punito con una sanzione pecuniaria che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.
REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
Come noto, per diventare Ets è necessario iscriversi al registro unico nazionale del Terzo settore, possedendo i requisiti richiesti e, se necessario, adeguando lo statuto alle previsioni del Codice del Terzo settore.
Le Aps (come le organizzazioni di volontariato, le Onlus, le imprese sociali e le bande musicali) possono adeguare i propri statuti entro il 31 marzo 2021 utilizzando le maggioranze semplificate.
Le Aps già iscritte ai registri territoriali sono iscritte d’ufficio al Runts, tramite il meccanismo della “trasmigrazione”: gli enti pubblici (Regioni e province autonome) provvedono a comunicare i dati in loro possesso fino al giorno antecedente all’operatività del registro e gli uffici del Runts hanno 180 giorni di tempo per verificare l’effettivo possesso dei requisiti.
Le Aps iscritte d’ufficio che non intendono permanere nel Runts, possono presentare domanda di cancellazione, modificando comunque il loro statuto e continuando ad operare ai sensi del codice civile.
Le Aps costituite dopo l’operatività del Runts dovranno presenteranno autonoma domanda di iscrizione presso l’Ufficio del Runts territorialmente competente.
REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI
ATTIVITÀ NON COMMERCIALI
Per tutti gli Ets la normativa vigente individua esattamente una serie di attività qualificate come “non commerciali”.
Per le Aps, sono considerate non commerciali:
- le attività istituzionali svolte dietro corrispettivo specifico nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, ovvero nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore;
- le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e a familiari e ai conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, se in attuazione di scopi istituzionali:
- la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici quando sono attività strettamente complementari alle attività istituzionali ed effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi, e non si avvalgono di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati;
- le attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, se la vendita è curata direttamente dall’organizzazione e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Le Aps possono svolgere attività commerciale, ovviamente dotandosi di partita Iva.
Le Aps che svolgono attività commerciale possono optare per un regime forfettario agevolato ai fini del pagamento delle imposte oltre che per la tenuta delle scritture contabili.
CASI SPECIFICI
Come già più sopra segnalato, la base associativa di una Aps può essere costituita anche da altri enti del Terzo settore o da enti senza scopo di lucro, a condizione che ciò sia previsto nell’atto costitutivo (o nello statuto) e il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps.
Nel caso di enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni che associano un numero non inferiore a 500 Aps tale limite non si applica.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
FINALITÀ
La normativa previgente affidava alle Aps il conseguimento di finalità di promozione e di utilità sociale.
Con la riforma del Terzo settore, dette finalità sono ricondotte a quelle previste per la generalità degli Ets: dunque ad oggi devono perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.
COSTITUZIONE
Possono essere Aps solamente le associazioni, riconosciute o non riconosciute.
BASE ASSOCIATIVA
È stato introdotto un numero minimo di associati, pari a 7 persone fisiche o almeno 3 Aps.
DENOMINAZIONE
È obbligatorio indicare la sigla “Aps” o la dizione “associazione di promozione sociale” nella denominazione.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 35, 36, 56, 57, 67, 68, 72, 73, 75, 85.4, 86, 89, 91, 99, 101, 104
ABROGAZIONI
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
ENTRATA IN VIGORE
La normativa sulle Aps è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
La nuova parte fiscale riguardante il Terzo settore entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo:
- all’operatività del Runts;
- all’autorizzazione della Commissione europea.
NORMATIVA TRANSITORIA
Fino all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, continua ad applicarsi la normativa previgente relativa all’iscrizione nei registri regionali o provinciali delle Aps.
Entro il termine del 31 marzo 2021, le Aps possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di:
- adeguarli alledisposizioni inderogabili della riforma;
- introdurre clausole che escludono l’applicazione di quelle disposizioni di riforma potenzialmente derogabili mediante una specifica clausola statutaria.
Gli enti costituiti dopo l’entrata in vigore del codice del Terzo settore (3 agosto 2017) devono già uniformarsi alle disposizioni citate.
Tutte le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali si applicano alle Aps in via transitoria a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni fiscali. La stessa decorrenza vale per le indicazioni su detrazioni e deduzioni.
La scheda è aggiornata al 30 novembre 2020.
COS'È
L’associazione di promozione sociale (Aps) è una categoria di ente del terzo settore (Ets) costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati (in forma esclusiva o meno), dei loro familiari o di terzi.
Si avvale prevalentemente dell’attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Le Aps si differenziano dalle organizzazioni di volontariato (Odv) in considerazione dei destinatari delle attività svolte: le Odv devono infatti rivolgere la propria attività prevalentemente nei confronti di soggetti terzi.
CHI ESCLUDE
Non possono acquisire la qualifica di Aps i circoli privati e le associazioni che
- prevedono limitazioni di tipo discriminatorio (economico o altro) per l’ammissione di nuovi soci;
- prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa;
- collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
A esclusione degli aspetti di seguito specificati, le Aps fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
BASE ASSOCIATIVA
Un’Aps deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o di 3 Aps.
Se questo requisito viene meno, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Trascorso tale termine, l’ente viene direttamente cancellato dal Runts.
Se un ente si costituisce con un numero di associati inferiore a quello riportato in precedenza e nel tempo la composizione numerica viene incrementata, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Aps è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto (quindi con le maggioranze tipiche dell’assemblea straordinaria) ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella stessa delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Aps ai sensi della normativa vigente e dare mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.
La base associativa può essere costituita anche da Ets o da altri enti senza scopo di lucro, a condizione che ciò sia previsto nell’atto costitutivo (o nello statuto) e solo se il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps.
ATTIVITÀ
Le Aps, come tutti gli Ets, devono svolgere attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente.
Possono poi svolgere:
- attività diverse, in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- attività di raccolta fondi in generale;
- attività di raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione;
- gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
- somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, se si tratta di associazioni iscritte all’apposito registro per le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno.
Con riferimento, in particolare, a quest’ultima voce, deve trattarsi di attività strettamente complementari a quelle svolte a fini istituzionali e devono essere rivolte ai propri soci e ai familiari conviventi degli stessi; non devono poi utilizzarsi strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
VOLONTARIATO E LAVORO
Le Aps devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti.
Le Aps possono ricorrere a lavoratori, dipendenti, autonomi o di altra natura, che possono essere anche associati dell’ente, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità dell’organizzazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può superare il 50% del numero di volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio) o il 5% del numero dei soci (non più di 5 persone retribuite ogni 100 associati).
Come specificato in una circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 luglio 2020, rientra nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l’oggetto sociale dell’ente, ma altresì l’attività relativa all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente. In tale prospettiva, l’esercizio di una carica sociale si può atteggiare in termini di attività di volontariato ove risponda ai requisiti previsti, tra i quali la gratuità.
AGEVOLAZIONI
Le Aps sono destinatarie di una serie di misure di sostegno.
I crediti maturati dalle Aps, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che le Aps hanno un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati e quindi possono essere soddisfatte prima di altri sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).
CONVENZIONI
Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all’attività in oggetto della convenzione.
In questo caso, alle Aps si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.
OBBLIGHI E DIVIETI
DENOMINAZIONE SOCIALE
Deve contenere l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l'acronimo “Aps”. L’utilizzo improprio della locuzione “associazione di promozione sociale” o dell'acronimo “Aps”, di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, da parte di soggetti diversi è punito con una sanzione pecuniaria che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.
REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
Come noto, per diventare Ets è necessario iscriversi al registro unico nazionale del Terzo settore, possedendo i requisiti richiesti e, se necessario, adeguando lo statuto alle previsioni del Codice del Terzo settore.
Le Aps (come le organizzazioni di volontariato, le Onlus, le imprese sociali e le bande musicali) possono adeguare i propri statuti entro il 31 marzo 2021 utilizzando le maggioranze semplificate.
Le Aps già iscritte ai registri territoriali sono iscritte d’ufficio al Runts, tramite il meccanismo della “trasmigrazione”: gli enti pubblici (Regioni e province autonome) provvedono a comunicare i dati in loro possesso fino al giorno antecedente all’operatività del registro e gli uffici del Runts hanno 180 giorni di tempo per verificare l’effettivo possesso dei requisiti.
Le Aps iscritte d’ufficio che non intendono permanere nel Runts, possono presentare domanda di cancellazione, modificando comunque il loro statuto e continuando ad operare ai sensi del codice civile.
Le Aps costituite dopo l’operatività del Runts dovranno presenteranno autonoma domanda di iscrizione presso l’Ufficio del Runts territorialmente competente.
REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI
ATTIVITÀ NON COMMERCIALI
Per tutti gli Ets la normativa vigente individua esattamente una serie di attività qualificate come “non commerciali”.
Per le Aps, sono considerate non commerciali:
- le attività istituzionali svolte dietro corrispettivo specifico nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, ovvero nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore;
- le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e a familiari e ai conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, se in attuazione di scopi istituzionali:
- la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici quando sono attività strettamente complementari alle attività istituzionali ed effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi, e non si avvalgono di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati;
- le attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, se la vendita è curata direttamente dall’organizzazione e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Le Aps possono svolgere attività commerciale, ovviamente dotandosi di partita Iva.
Le Aps che svolgono attività commerciale possono optare per un regime forfettario agevolato ai fini del pagamento delle imposte oltre che per la tenuta delle scritture contabili.
CASI SPECIFICI
Come già più sopra segnalato, la base associativa di una Aps può essere costituita anche da altri enti del Terzo settore o da enti senza scopo di lucro, a condizione che ciò sia previsto nell’atto costitutivo (o nello statuto) e il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps.
Nel caso di enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni che associano un numero non inferiore a 500 Aps tale limite non si applica.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
FINALITÀ
La normativa previgente affidava alle Aps il conseguimento di finalità di promozione e di utilità sociale.
Con la riforma del Terzo settore, dette finalità sono ricondotte a quelle previste per la generalità degli Ets: dunque ad oggi devono perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.
COSTITUZIONE
Possono essere Aps solamente le associazioni, riconosciute o non riconosciute.
BASE ASSOCIATIVA
È stato introdotto un numero minimo di associati, pari a 7 persone fisiche o almeno 3 Aps.
DENOMINAZIONE
È obbligatorio indicare la sigla “Aps” o la dizione “associazione di promozione sociale” nella denominazione.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 35, 36, 56, 57, 67, 68, 72, 73, 75, 85.4, 86, 89, 91, 99, 101, 104
ABROGAZIONI
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
ENTRATA IN VIGORE
La normativa sulle Aps è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
La nuova parte fiscale riguardante il Terzo settore entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo:
- all’operatività del Runts;
- all’autorizzazione della Commissione europea.
NORMATIVA TRANSITORIA
Fino all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, continua ad applicarsi la normativa previgente relativa all’iscrizione nei registri regionali o provinciali delle Aps.
Entro il termine del 31 marzo 2021, le Aps possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di:
- adeguarli alledisposizioni inderogabili della riforma;
- introdurre clausole che escludono l’applicazione di quelle disposizioni di riforma potenzialmente derogabili mediante una specifica clausola statutaria.
Gli enti costituiti dopo l’entrata in vigore del codice del Terzo settore (3 agosto 2017) devono già uniformarsi alle disposizioni citate.
Tutte le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali si applicano alle Aps in via transitoria a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni fiscali. La stessa decorrenza vale per le indicazioni su detrazioni e deduzioni.
La scheda è aggiornata al 30 novembre 2020.