La Riforma Istruzioni per l'uso
Assicurazione
COS'È
Gli enti del terzo settore (Ets) che si avvalgono di volontari devono stipulare a loro protezione un’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché un’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.
CHI COINVOLGE
L’obbligo di assicurazione grava nei confronti degli Ets che si avvalgono di volontari, occasionali o non occasionali.
CHI ESCLUDE
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
COME FUNZIONA
Gli Ets che si avvalgono di volontari devono iscrivere in un registro i volontari non occasionali, mentre l’obbligo di assicurazione riguarda tutti i volontari, sia quelli occasionali che quelli non occasionali.
L’individuazione dei meccanismi assicurativi in questione e la relativa disciplina dei controlli è demandata a un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
Nel caso delle convenzioni stipulate dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps) con le amministrazioni pubbliche, la copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione stessa, e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica.
CASI SPECIFICI
Le disposizioni del codice concernenti il volontariato non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
La riforma del Terzo settore estende a tutti gli Ets che si avvalgono di volontari (occasionali o non occasionali) l’obbligo di assicurazione in precedenza previsto soltanto per le organizzazioni di volontariato.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 18
ABROGAZIONI
Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
ENTRATA IN VIGORE
La normativa concernente l’obbligo di assicurazione dei volontari per gli Ets è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
La scheda è aggiornata al 22 dicembre 2020.
COS'È
Gli enti del terzo settore (Ets) che si avvalgono di volontari devono stipulare a loro protezione un’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché un’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.
CHI COINVOLGE
L’obbligo di assicurazione grava nei confronti degli Ets che si avvalgono di volontari, occasionali o non occasionali.
CHI ESCLUDE
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
COME FUNZIONA
Gli Ets che si avvalgono di volontari devono iscrivere in un registro i volontari non occasionali, mentre l’obbligo di assicurazione riguarda tutti i volontari, sia quelli occasionali che quelli non occasionali.
L’individuazione dei meccanismi assicurativi in questione e la relativa disciplina dei controlli è demandata a un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
Nel caso delle convenzioni stipulate dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps) con le amministrazioni pubbliche, la copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione stessa, e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica.
CASI SPECIFICI
Le disposizioni del codice concernenti il volontariato non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
La riforma del Terzo settore estende a tutti gli Ets che si avvalgono di volontari (occasionali o non occasionali) l’obbligo di assicurazione in precedenza previsto soltanto per le organizzazioni di volontariato.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 18
ABROGAZIONI
Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
ENTRATA IN VIGORE
La normativa concernente l’obbligo di assicurazione dei volontari per gli Ets è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
La scheda è aggiornata al 22 dicembre 2020.