La Riforma Istruzioni per l'uso
CSV - CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
Cambia in primis la forma giuridica e la qualifica dei Csv che si aprono, tra le altre cose, alla possibilità di associare enti diversi dalle organizzazioni di volontariato. Nuovi obblighi e responsabilità, ma anche una puntuale definizione dei servizi erogati e dei principi a cui ispirarsi nelle proprie attività.
Cambia anche l’assetto territoriale: saranno 49 i Csv accreditabili in Italia, numero stabilito secondo criteri specifici. Ci sarà un centro per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, e uno per ogni milione di abitanti non residenti in questi ambiti.
A stabilirlo è l’Organismo nazionale di controllo (Onc), una fondazione di diritto privato costituita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composta da 13 membri nominati per decreto dallo stesso ministero. Vengono sciolti i comitati di gestione: al loro posto gli Organismi territoriali di controllo (Otc), uffici dell’Onc “senza autonoma soggettività giuridica” a cui spetta il controllo dei Csv a livello locale.
Spariscono, infine, anche i fondi speciali per il volontariato istituiti su base regionale e viene istituito il Fondo unico nazionale (Fun), “alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria” e chiamati ad assicurare il finanziamento stabile dei Csv.