La Riforma Istruzioni per l'uso

Rendicontazione 5 per mille

COS'È

Agli enti che si sono correttamente accreditati e che sono quindi iscritti negli elenchi 5 per mille spetta la quota loro destinata in base alle scelte espresse dai contribuenti.

Più precisamente, ad essi spetta:

  • la quota del cinque per mille loro direttamente destinata dai contribuenti (i quali, oltre ad aver apposto la firma, hanno anche indicato il codice fiscale degli enti beneficiari);
  • la quota che è loro assegnata in modo indiretto, e che proviene dalle scelte dei contribuenti che hanno apposto la firma per una delle finalità (ad esempio, “sostegno degli enti del Terzo settore”, “finanziamento degli enti della ricerca sanitaria”, ecc.) senza però indicare alcun codice fiscale o indicandone uno errato o riferibile ad un soggetto non accreditato. Tali somme vengono ripartite, nell’ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale.

Le quote il cui importo è inferiore a 100 euro non sono corrisposte all’ente e sono ripartite l’anno successivo all’interno della medesima finalità con le modalità indicate qui sopra (lettera b).

COME FUNZIONA

La pubblicazione dell’elenco complessivo degli enti ammessi ed esclusi avviene sui siti delle amministrazioni competenti entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è poi trasmesso all’Agenzia delle entrate per il riparto. Entro il settimo mese successivo alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle entrate pubblica l’elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, completo dei relativi importi.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2020 ha introdotto una significativa accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse.

In particolare, l’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell’Economia e delle finanze i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all’Irpef per il periodo d’imposta corrispondente, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille della loro Irpef.

Tali importi sono ripartiti con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze tra gli stati di previsione delle diverse amministrazioni interessate all’erogazione sulla base dei dati già comunicati dall’Agenzia delle entrate.

Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate. Entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, le amministrazioni erogatrici effettuano il pagamento del contributo a favore degli enti beneficiari, sulla base degli elenchi appositamente predisposti dall’Agenzia delle entrate.

Esemplificando: nel caso dei redditi percepiti dai cittadini nel 2020, e pertanto denunciati nel 2021, l’ente che partecipa alla ricezione del 5 per mille 2021 deve comunicare il proprio Iban entro il 30 settembre 2022 e l’amministrazione competente dovrà effettuare il pagamento entro il 31 dicembre 2022.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Le novità introdotte dalla nuova normativa riguardano anche gli obblighi di rendicontazione per gli enti percettori del 5 per mille.

In particolare, tutti i beneficiari destinatari delle quote di 5 per mille redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.  

I rendiconti e le relative relazioni devono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all’amministrazione competente all’erogazione delle somme per consentirne il controllo. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione, che devono comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.

I beneficiari del contributo non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per mille.

I beneficiari hanno poi l’obbligo, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’invio del rendiconto all’amministrazione competente, di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni: a tale adempimento sono tenuti tutti i beneficiari del 5 per mille, anche quelli che hanno ricevuto un contributo inferiore a 20.000 euro.

In caso di omessa pubblicazione, l’amministrazione erogatrice diffida il beneficiario a effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di trenta giorni, e in caso di inerzia provvede all’imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al venticinque per cento del contributo percepito.

Infine, a partire dal 2018, se la somma percepita a titolo di 5 per mille è superiore a 10.000 euro o, se sommata ad altri vantaggi economici percepiti dalle pubbliche amministrazioni, si supera comunque tale importo, vige l’obbligo di pubblicazione del contributo ricevuto sul sito internet o sui portali digitali dell’ente entro il 30 giugno dell’anno successivo alla percezione della somma. Tale obbligo è disposto dalla legge 124 del 2017.

OBBLIGHI DELLE AMMINISTRAZIONI

Le amministrazioni erogatrici sono tenute, entro novanta giorni dalla data di erogazione del contributo, alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo. Le stesse amministrazioni pubblicano inoltre in un’apposita sezione del proprio sito web il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il decreto del Presidente del Consiglio del 23 luglio 2020 è intervenuto disciplinando, nello specifico, i tempi e le modalità di erogazione del contributo e, quindi, anche gli obblighi di rendicontazione sopra descritti.

Le due principali modifiche introdotte dal dpcm del 23 luglio 2020 attengono inoltre:

  • all’accelerazione nei tempi di erogazione delle risorse secondo la stessa modalità oggi prevista per il 2 per mille ai partiti;
  • all’elevazione della soglia minima a 100 euro sotto la quale le risorse non vengono erogate.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 “Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020 “Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi”

Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4344 del 19 maggio 2020 “Contributo del 5 per mille. Articolo 35, commi 3 e 3-bis del dl 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n.27”

Legge 124 del 2017, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni contenute nel dpcm del 23 luglio 2020 sono entrate immediatamente in vigore, risultando perciò applicabili al 5 per mille 2021.

La scheda è aggiornata al 9 dicembre 2020.

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