La Riforma Istruzioni per l'uso

Regime forfetario degli Ets

COS'È

Il regime forfetario è un regime agevolativo applicabile agli enti del Terzo settore (Ets) non commerciali, previsto dall’art. 80 del codice del Terzo settore.

Tale regime può essere applicato sia ai ricavi delle attività di interesse generale svolte con modalità commerciali che ai ricavi delle attività diverse; l’importante è che l’ente mantenga nel suo complesso la qualifica di “Ets non commerciale”.

I coefficienti di redditività sono diversificati a seconda che l’attività consista in prestazione di servizi o in altre attività (ad esempio cessioni di beni) come da tabella qui riportata:

Ricavi Prestazioni Servizi Regime forfetario

Ai redditi così determinati, l’Ets non commerciale deve aggiungere gli eventuali redditi derivanti da:

  • plusvalenze patrimoniali;
  • sopravvenienze attive;
  • dividendi;
  • proventi immobiliari.

Per fare un esempio numerico, immaginiamo un Ets non commerciale che, nell’esercizio precedente, abbia conseguito ricavi per prestazioni di servizi pari a euro 200.000 e che non abbia altri redditi.

La base imponibile sarà in questo caso di:

(130.000 x 7%) + (70.000 x 10%) = 16.100 euro, a cui corrisponderanno 3.864 euro di Ires (3.864 x 24%).

Nel caso in cui un ente eserciti sia attività di prestazione di servizi che altre attività (ad esempio cessione di beni), non è previsto che possa applicare, per ciascuna categoria di ricavi, le relative aliquote. Esso dovrà, invece, applicare il coefficiente relativo alla categoria di ricavi di ammontare prevalente che, in caso di mancanza di distinta annotazione, sarà considerata quella relativa alle prestazioni di servizi.

CHI COINVOLGE

Al regime forfetario possono accedere solo gli Ets non commerciali, ovvero quelli in cui le entrate derivanti da attività non commerciali saranno prevalenti sulle entrate di tipo commerciale.

CHI ESCLUDE

Sono esclusi dal regime forfetario gli Ets che svolgono in modo prevalente attività commerciale. A questi ultimi verrà applicato il regime ordinario di determinazione del reddito.

OBBLIGHI

Per accedere a questo regime forfetario, l’Ets deve esercitare la relativa opzione nella dichiarazione annuale dei redditi. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel quale viene esercitata e fino ad eventuale revoca, effettuata anch’essa nella dichiarazione dei redditi. In ogni caso, non è possibile revocare l’opzione prima che sia decorso un triennio dal suo esercizio.

L’ente che inizi ad esercitare attività commerciale può esercitare l’opzione anche nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva.

COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DI ANNI PRECEDENTI

Nel caso in cui l’Ets abbia rinviato (in conformità a quanto previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi) la tassazione o la deduzione di componenti (positivi e negativi) del reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, tali componenti partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario.

Le perdite fiscali generatesi nei periodi di imposta anteriori a quello di applicazione del regime forfetario sono deducibili dal reddito secondo le regole ordinarie stabilite nel Testo unico delle imposte sui redditi, cioè esse sono utilizzabili in diminuzione del reddito dei periodi successivi per un importo non superiore all’80% di tale reddito, senza limiti temporali. Se, invece, si tratta di perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, è possibile il riporto in misura pari al 100% del reddito.

Infine, gli enti che optano per questo regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e degli indici sintetici di affidabilità.

CASI SPECIFICI

REGIME FORFETTARIO PER APS E ODV

In relazione alle attività commerciali svolte, le associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni di volontariato (Odv) possono applicare un regime forfetario “speciale” previsto e disciplinato dall’art. 86 del codice del Terzo settore, a condizione che nel periodo d’imposta precedente non abbiano percepito ricavi commerciali superiori a 130.000 euro.

Nella tabella sottostante si riporta il coefficiente di redditività previsto per le Odv e le Aps da tale regime, sulla base del quale calcolare il reddito imponibile.

Ente Ricavi commerciali Coefficiente di redditività Regime forfetario

Per fare un esempio numerico, immaginiamo un’Odv che abbia avuto entrate da attività commerciali per 100.000 euro.

La base imponibile sarà pari a 1.000 euro (100.000 x 1%), e l’Ires dovuta sarà pari a 240 euro (1.000 x 24%).

Per accedere al regime forfetario, l’ente deve esercitare la relativa opzione nella dichiarazione annuale dei redditi o nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, comunicando di presumere la sussistenza dei requisiti di accesso al regime. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel quale viene esercitata e fino alla revoca. In ogni caso, non è possibile revocare l’opzione prima che sia decorso un triennio dal suo esercizio.

SEMPLIFICAZIONI ED ESONERI PER APS E ODV IN REGIME FORFETTARIO

Le Aps ed Odv in regime forfetario “speciale” sono esonerate dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.

Ai fini Iva:

  • non esercitano la rivalsa Iva per le operazioni nazionali;
  • non hanno diritto alla detrazione dall’Iva assolta, dovuta e addebitata sugli acquisti da esse effettuati;
  • le cessioni di beni intracomunitarie non sono imponibili a fini;
  • per quanto riguarda l’acquisto di beni intracomunitari (e quindi non soggetti a Iva), non si considerano tali quelli diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa (come, per esempio, i carburanti), se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti fatti in base a cataloghi, fisici o elettronici, per corrispondenza o via telefono e internet (acquisti a distanza), effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’Iva;
  • per le prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi Iva non residenti in Italia, emettono fattura senza l’applicazione dell’Iva, con la dicitura di “inversione contabile”, mentre se rese a soggetti privati applicheranno normalmente l’Iva. Se ricevono una prestazione di servizi da un soggetto con partita Iva, provvedono ad integrare la fattura con l’Iva e la versano;
  • applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate la non imponibilità Iva, non possono invece avvalersi della facoltà di acquistare senza l’applicazione dell’Iva per le cessioni o acquisti non effettuati direttamente ma per mezzo di commissionari se poi i beni così acquistati sono riesportati nel loro stato originario entro sei mesi dalla consegna;
  • hanno soltanto l’obbligo, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’Iva, di emettere la fattura o di integrarla con l’indicazione dell’aliquota e dell’importo dell’imposta e di versare l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Resta sempre possibile l’opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari, la quale rimane valida per almeno un triennio ed è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Le Odv e le Aps che applicano il regime forfetario non operano la ritenuta alla fonte ai propri collaboratori (dipendenti e assimilati, autonomi, ecc.).

Alle Odv e alle Aps che applicano il regime forfetario speciale non si applicano gli studi di settore e gli indici sintetici di affidabilità.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La determinazione del reddito degli Ets non commerciali con il regime forfetario è una novità della riforma, così come lo speciale regime forfetario previsto per le Odv e le Aps.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 79, 80, 86

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”

ABROGAZIONI E MODIFICHE LEGISLATIVE

Nel momento in cui la nuova parte fiscale sarà pienamente applicabile, agli Ets non si applicherà:

ENTRATA IN VIGORE

La nuova parte fiscale riguardante il Terzo settore entrerà in vigore come detto a partire dal periodo d’imposta successivo:

  • all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore;
  • all’autorizzazione della Commissione europea.

La possibilità di utilizzare i regimi forfetari descritti nella presente scheda scatterà quindi da quel momento, fino al quale continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali previgenti.

La scheda è aggiornata al 28 dicembre 2020.

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