La Riforma Istruzioni per l'uso
Titoli di solidarietà
COS'È
Il codice del Terzo settore ha introdotto alcune rilevanti misure per gli enti del Terzo settore (Ets) concernenti la fiscalità degli strumenti finanziari, nell’ottica di incentivare e facilitare il finanziamento delle attività di interesse generale svolte dagli enti in questione. Nello specifico si tratta dei titoli di solidarietà e del social lending.
COME FUNZIONA
TITOLI DI SOLIDARIETÀ
Si tratta di obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito, che gli istituti di credito possono emettere allo scopo di raccogliere denaro con l’obbligo, stabilito espressamente dal legislatore, di impiegare il capitale per finanziare le attività istituzionali degli Ets, tenendo conto degli obiettivi di interesse generale perseguiti da questi ultimi.
I soggetti abilitati all’emissione dei titoli di solidarietà sono gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Tali titoli consistono in:
- obbligazioni e altri titoli di debito, nominativi o al portatore, di durata non inferiore a 36 mesi, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, che non conferiscono diritto a sottoscrivere o acquisire altri strumenti finanziari e non sono collegati a strumenti derivati;
- certificati di deposito, consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario, di durata non inferiore a 12 mesi.
Una particolarità dei titoli di solidarietà è data dal fatto che le banche dovranno rinunciare alle commissioni, mantenendo come unica forma di remunerazione gli interessi attivi sugli impieghi eseguiti a favore degli Ets.
Al fine di favorire lo sviluppo del Terzo settore le banche emittenti potranno, inoltre, erogare a favore dei soli Ets non commerciali ritenuti meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli stessi enti destinatari, una somma pari almeno allo 0,60% della raccolta a titolo di liberalità. La banca erogatrice avrà diritto a un credito d’imposta pari al 50% delle erogazioni liberali effettuate a favore di Ets non commerciali. Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è cumulabile con le altre agevolazioni tributarie previste per le erogazioni liberali.
Gli emittenti di tali strumenti finanziari, compatibilmente con il rispetto delle regole di una sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari all’intera raccolta effettuata attraverso l’erogazione di titoli, al netto dell’eventuale erogazione liberale di cui al periodo precedente effettuata a favore degli Ets, per il finanziamento di iniziative relative alle attività di interesse generale degli Ets.
Le somme raccolte con l’emissione dei titoli e non utilizzate entro 12 mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l’acquisto di titoli di stato nazionali aventi pari durata.
I titoli, inoltre, recheranno altri benefici importanti per i sottoscrittori. In particolare non concorreranno alla formazione dell’attivo ereditario soggetto a imposta di successione e non rileveranno ai fini della determinazione dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli.
SOCIAL LENDING
Il social lending (prestito sociale) è una forma di prestito finanziario tra privati disciplinato dal provvedimento della Banca d’Italia, emanato l’8 novembre 2016, recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche. Tale strumento, chiamato anche lending based crowdfunding, viene definito come lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme online, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto.
Il codice del Terzo settore prevede che i soggetti gestori dei portali online, che intervengono nel pagamento degli importi percepiti dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, operano sugli stessi importi una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l’aliquota prevista per i titoli di stato, ovvero un’imposta sostitutiva del 12,5% per gli interessi cedolari percepiti fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa. I prestiti erogati tramite tali piattaforme devono essere destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di interesse generale.
La piena attuazione della norma è demandata a un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze che dovrà stabilire le modalità attuative di tale strumento.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
I titoli di solidarietà erano già stati inseriti e disciplinati dall’ordinamento, la riforma li ripropone come forma di investimento a favore degli Ets incentivando i risparmiatori con il divieto imposto alle banche di applicare alla clientela le commissioni di collocamento/sottoscrizione.
Sui titoli di solidarietà le banche emittenti possono anche applicare un tasso di rendimento inferiore a quello normativamente previsto, a condizione che corrispondentemente si riduca il tasso di interesse applicato sui correlati impieghi, concedendo pertanto migliori condizioni sugli utilizzi verso gli Ets.
Il credito d’imposta riconosciuto alle banche per le erogazioni effettuate a favore degli Ets è una novità della riforma.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 77, 78
ENTRATA IN VIGORE
Il regime agevolato dei titoli di solidarietà e il social lending si applicheranno a decorrere dall’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore.
Entrambi gli istituti si applicano in via transitoria a decorrere dal 1° gennaio 2018 ad Odv, Aps ed Onlus iscritte nei rispettivi registri. Si deve però tener conto che, per quanto riguarda il social lending, la piena attuazione della norma è come detto demandata a un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze che dovrà stabilire le modalità attuative di tale strumento.
La scheda è aggiornata al 20 dicembre 2020.
COS'È
Il codice del Terzo settore ha introdotto alcune rilevanti misure per gli enti del Terzo settore (Ets) concernenti la fiscalità degli strumenti finanziari, nell’ottica di incentivare e facilitare il finanziamento delle attività di interesse generale svolte dagli enti in questione. Nello specifico si tratta dei titoli di solidarietà e del social lending.
COME FUNZIONA
TITOLI DI SOLIDARIETÀ
Si tratta di obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito, che gli istituti di credito possono emettere allo scopo di raccogliere denaro con l’obbligo, stabilito espressamente dal legislatore, di impiegare il capitale per finanziare le attività istituzionali degli Ets, tenendo conto degli obiettivi di interesse generale perseguiti da questi ultimi.
I soggetti abilitati all’emissione dei titoli di solidarietà sono gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Tali titoli consistono in:
- obbligazioni e altri titoli di debito, nominativi o al portatore, di durata non inferiore a 36 mesi, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, che non conferiscono diritto a sottoscrivere o acquisire altri strumenti finanziari e non sono collegati a strumenti derivati;
- certificati di deposito, consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario, di durata non inferiore a 12 mesi.
Una particolarità dei titoli di solidarietà è data dal fatto che le banche dovranno rinunciare alle commissioni, mantenendo come unica forma di remunerazione gli interessi attivi sugli impieghi eseguiti a favore degli Ets.
Al fine di favorire lo sviluppo del Terzo settore le banche emittenti potranno, inoltre, erogare a favore dei soli Ets non commerciali ritenuti meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli stessi enti destinatari, una somma pari almeno allo 0,60% della raccolta a titolo di liberalità. La banca erogatrice avrà diritto a un credito d’imposta pari al 50% delle erogazioni liberali effettuate a favore di Ets non commerciali. Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è cumulabile con le altre agevolazioni tributarie previste per le erogazioni liberali.
Gli emittenti di tali strumenti finanziari, compatibilmente con il rispetto delle regole di una sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari all’intera raccolta effettuata attraverso l’erogazione di titoli, al netto dell’eventuale erogazione liberale di cui al periodo precedente effettuata a favore degli Ets, per il finanziamento di iniziative relative alle attività di interesse generale degli Ets.
Le somme raccolte con l’emissione dei titoli e non utilizzate entro 12 mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l’acquisto di titoli di stato nazionali aventi pari durata.
I titoli, inoltre, recheranno altri benefici importanti per i sottoscrittori. In particolare non concorreranno alla formazione dell’attivo ereditario soggetto a imposta di successione e non rileveranno ai fini della determinazione dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli.
SOCIAL LENDING
Il social lending (prestito sociale) è una forma di prestito finanziario tra privati disciplinato dal provvedimento della Banca d’Italia, emanato l’8 novembre 2016, recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche. Tale strumento, chiamato anche lending based crowdfunding, viene definito come lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme online, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto.
Il codice del Terzo settore prevede che i soggetti gestori dei portali online, che intervengono nel pagamento degli importi percepiti dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, operano sugli stessi importi una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l’aliquota prevista per i titoli di stato, ovvero un’imposta sostitutiva del 12,5% per gli interessi cedolari percepiti fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa. I prestiti erogati tramite tali piattaforme devono essere destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di interesse generale.
La piena attuazione della norma è demandata a un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze che dovrà stabilire le modalità attuative di tale strumento.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
I titoli di solidarietà erano già stati inseriti e disciplinati dall’ordinamento, la riforma li ripropone come forma di investimento a favore degli Ets incentivando i risparmiatori con il divieto imposto alle banche di applicare alla clientela le commissioni di collocamento/sottoscrizione.
Sui titoli di solidarietà le banche emittenti possono anche applicare un tasso di rendimento inferiore a quello normativamente previsto, a condizione che corrispondentemente si riduca il tasso di interesse applicato sui correlati impieghi, concedendo pertanto migliori condizioni sugli utilizzi verso gli Ets.
Il credito d’imposta riconosciuto alle banche per le erogazioni effettuate a favore degli Ets è una novità della riforma.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 77, 78
ENTRATA IN VIGORE
Il regime agevolato dei titoli di solidarietà e il social lending si applicheranno a decorrere dall’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore.
Entrambi gli istituti si applicano in via transitoria a decorrere dal 1° gennaio 2018 ad Odv, Aps ed Onlus iscritte nei rispettivi registri. Si deve però tener conto che, per quanto riguarda il social lending, la piena attuazione della norma è come detto demandata a un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze che dovrà stabilire le modalità attuative di tale strumento.
La scheda è aggiornata al 20 dicembre 2020.