La Riforma Istruzioni per l'uso

Soci

COS'È

La riforma contiene alcune indicazioni in merito alla presenza dei soci all’interno degli enti di Terzo settore (Ets), dal numero minimo necessario per creare particolari categorie di enti ai requisiti di ammissione per i nuovi associati.

Nello specifico, si prevede che lo statuto contempli i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, nel caso in cui siano presenti, e la relativa procedura. Tali previsioni non possono avere carattere discriminatorio e devono essere declinate in coerenza con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

CHI COINVOLGE

Alcune previsioni del codice del Terzo settore sono applicabili a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione. Al di fuori di queste fattispecie, si ritiene applicabile la disciplina generale prevista dal codice civile per le rispettive soggettività giuridiche.       

COME FUNZIONA

Nelle associazioni del Terzo settore, il codice detta una disciplina specifica per l’ammissione di nuovi associati, la quale si applica qualora lo statuto non preveda diversamente.

Il codice prevede in particolare che:

  • l’ammissione è fatta con deliberazione dell’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati;
  • in caso di rigetto, l’organo competente a deliberare deve motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati entro 60 giorni;
  • l’interessato, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima. In questo caso, tali organi devono deliberare in occasione della loro successiva convocazione.

La possibilità per lo statuto di derogare alle previsioni appena menzionate attiene in realtà soltanto ad alcune fattispecie, tenuto anche conto che diverse disposizioni del codice del Terzo settore sono strettamente connesse a principi inderogabili presenti nel codice civile.

Lo statuto, ad esempio, può modificare i diversi termini previsti dal codice del Terzo settore, l’individuazione dell’organo competente a decidere sul ricorso relativo al rigetto della domanda di ammissione. Non si può invece derogare alla necessità di dare comunicazione all’interessato sull’esito della domanda, né l’annotazione sul libro degli associati o il principio secondo cui l’ammissione deve avvenire su domanda dell’interessato, così come non è possibile rimuovere l’obbligo di motivare l’esclusione.

Queste previsioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto prevede la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato.

CASI SPECIFICI

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)

Una Odv deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o almeno 3 Odv.

Se questo requisito viene meno, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Se tale termine non viene rispettato, l’ente è cancellato dal Runts.

La base associativa può essere costituita anche da altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Odv.

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Si tratta di associazioni formate da almeno 7 soci persone fisiche o da almeno 3 soci che siano a loro volta Aps.

La base associativa può essere costituita anche da altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps.

Nelle Aps non si possono prevedere limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati, né si può prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o il condizionamento della partecipazione alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

RETI ASSOCIATIVE

Le reti associative sono tali se associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 Ets o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

Le reti associative nazionali sono tali se associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 Ets o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 24, 27, 32.2, 35.2 e 3, 61

Nota direttoriale n. 20 del 27 dicembre 2018 del Ministero del Lavoro “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”

ENTRATA IN VIGORE

La normativa in materia è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

La scheda è aggiornata al 3 dicembre 2020

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