La Riforma Istruzioni per l'uso
Enti di servizio civile universale
COS'È
Gli enti di servizio civile universale (Scu) sono soggetti pubblici o privati iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale. Presentano i programmi di intervento e ne curano la realizzazione, provvedono alla selezione dei giovani, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano la formazione dei formatori; svolgono le attività di comunicazione e quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale. Gli enti di servizio civile universale possono costituire reti con altri soggetti pubblici e privati e cooperano per l’efficiente gestione del servizio civile universale e la corretta realizzazione degli interventi.
COME FUNZIONA
ALBO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello stato.
I programmi di intervento sono presentati da soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle regioni interessate e nei limiti della programmazione finanziaria del fondo nazionale per il servizio civile.
All'albo degli enti di servizio civile universale possono iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia, enti privati che operino senza scopo di lucro, abbiano capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario, svolgano un'attività continuativa da almeno tre anni e che abbiano corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità del servizio civile universale.
Per assicurare la qualità, l’efficienza e l’efficacia del servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono avere:
- un'articolazione minima di 100 sedi di attuazione, incluse eventuali sedi all’estero e sedi di altri enti pubblici o privati legati da specifici accordi all’ente di servizio civile universale;
- personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale nelle relative funzioni, oppure che abbia svolto specifici corsi di formazione e costituita da:
- un coordinatore responsabile del servizio civile universale;
- un responsabile della sicurezza;
- un responsabile dell'attività di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, inclusa la valorizzazione delle competenze;
- un responsabile della gestione degli operatori volontari;
- un responsabile dell'attività informatica;
- un responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale.
Le attività svolte dagli operatori volontari, infatti, sono realizzate con il coinvolgimento di personale dell'ente in possesso di idonei titoli di studio, o di qualificata esperienza nelle relative funzioni, oppure che abbia effettuato specifici corsi di formazione.
Gli enti di servizio civile universale presentano i programmi di intervento; curano la realizzazione degli stessi; provvedono alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano la formazione dei formatori; svolgono le attività di comunicazione, nonché quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale.
SEDE DI ATTUAZIONE
La normativa la definisce come l’articolazione organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attività previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri enti, pubblici o privati, legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale. Le sedi di attuazione devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza, funzionali all'attuazione del progetto, dotate dei servizi essenziali e di adeguate risorse tecnologiche e strumentali.
CHI COINVOLGE/CHI ESCLUDE
Sono escluse le amministrazioni pubbliche e gli enti privati che abbiano meno di 100 sedi. Sono escluse organizzazioni profit e i soggetti esclusi dalla definizione degli enti di terzo settore (Ets).
CASI SPECIFICI
L'albo è articolato in distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operano esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che hanno un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione.
OBBLIGHI E DIVIETI
Per garantire la trasparenza, la semplificazione e la riduzione dei termini del procedimento, tutte le istanze di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente con modalità telematica.
Gli enti che realizzano programmi di intervento all'estero garantiscono lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza adeguate ai rischi connessi alla realizzazione dei medesimi programmi.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
La normativa elimina le quattro classi di accreditamento che definivano il numero di volontari in base a quello delle sedi di attuazione e inserisce due soglie minime per essere ente titolare dell’accreditamento (100 sedi attuative per operare in più regioni e province autonome, 30 per operare in una sola regione o provincia autonoma).
Cessa la funzione degli uffici regionali e provinciali di avere propri albi di enti accreditati.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”: art. 4.1, lettera p
Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”: artt. 1 comma 2, 5 comma 3, 5 comma 4, 5 comma 5, 8 comma 1, 8 comma 3, 11 comma 1-3-4-5-6 bis e 6 ter, 13 comma 4, 24
ABROGAZIONI
Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 “Disciplina del Servizio civile nazionale”
ENTRATA IN VIGORE
Durante il 2018-2020 si è “popolato” l’albo unico del servizio civile universale. Una ricerca di Cnesc in collaborazione con il dipartimento del Scu fornisce il quadro di riferimento al settembre 2020 sia degli enti titolari che degli enti di accoglienza iscritti, la loro distribuzione per settori di intervento e territori, così come il rapporto fra soggetti senza scopo di lucro ed enti pubblici.
La scheda è aggiornata al 17 dicembre 2020.
COS'È
Gli enti di servizio civile universale (Scu) sono soggetti pubblici o privati iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale. Presentano i programmi di intervento e ne curano la realizzazione, provvedono alla selezione dei giovani, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano la formazione dei formatori; svolgono le attività di comunicazione e quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale. Gli enti di servizio civile universale possono costituire reti con altri soggetti pubblici e privati e cooperano per l’efficiente gestione del servizio civile universale e la corretta realizzazione degli interventi.
COME FUNZIONA
ALBO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello stato.
I programmi di intervento sono presentati da soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle regioni interessate e nei limiti della programmazione finanziaria del fondo nazionale per il servizio civile.
All'albo degli enti di servizio civile universale possono iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia, enti privati che operino senza scopo di lucro, abbiano capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario, svolgano un'attività continuativa da almeno tre anni e che abbiano corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità del servizio civile universale.
Per assicurare la qualità, l’efficienza e l’efficacia del servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono avere:
- un'articolazione minima di 100 sedi di attuazione, incluse eventuali sedi all’estero e sedi di altri enti pubblici o privati legati da specifici accordi all’ente di servizio civile universale;
- personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale nelle relative funzioni, oppure che abbia svolto specifici corsi di formazione e costituita da:
- un coordinatore responsabile del servizio civile universale;
- un responsabile della sicurezza;
- un responsabile dell'attività di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, inclusa la valorizzazione delle competenze;
- un responsabile della gestione degli operatori volontari;
- un responsabile dell'attività informatica;
- un responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale.
Le attività svolte dagli operatori volontari, infatti, sono realizzate con il coinvolgimento di personale dell'ente in possesso di idonei titoli di studio, o di qualificata esperienza nelle relative funzioni, oppure che abbia effettuato specifici corsi di formazione.
Gli enti di servizio civile universale presentano i programmi di intervento; curano la realizzazione degli stessi; provvedono alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano la formazione dei formatori; svolgono le attività di comunicazione, nonché quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale.
SEDE DI ATTUAZIONE
La normativa la definisce come l’articolazione organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attività previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri enti, pubblici o privati, legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale. Le sedi di attuazione devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza, funzionali all'attuazione del progetto, dotate dei servizi essenziali e di adeguate risorse tecnologiche e strumentali.
CHI COINVOLGE/CHI ESCLUDE
Sono escluse le amministrazioni pubbliche e gli enti privati che abbiano meno di 100 sedi. Sono escluse organizzazioni profit e i soggetti esclusi dalla definizione degli enti di terzo settore (Ets).
CASI SPECIFICI
L'albo è articolato in distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operano esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che hanno un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione.
OBBLIGHI E DIVIETI
Per garantire la trasparenza, la semplificazione e la riduzione dei termini del procedimento, tutte le istanze di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente con modalità telematica.
Gli enti che realizzano programmi di intervento all'estero garantiscono lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza adeguate ai rischi connessi alla realizzazione dei medesimi programmi.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
La normativa elimina le quattro classi di accreditamento che definivano il numero di volontari in base a quello delle sedi di attuazione e inserisce due soglie minime per essere ente titolare dell’accreditamento (100 sedi attuative per operare in più regioni e province autonome, 30 per operare in una sola regione o provincia autonoma).
Cessa la funzione degli uffici regionali e provinciali di avere propri albi di enti accreditati.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”: art. 4.1, lettera p
Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”: artt. 1 comma 2, 5 comma 3, 5 comma 4, 5 comma 5, 8 comma 1, 8 comma 3, 11 comma 1-3-4-5-6 bis e 6 ter, 13 comma 4, 24
ABROGAZIONI
Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 “Disciplina del Servizio civile nazionale”
ENTRATA IN VIGORE
Durante il 2018-2020 si è “popolato” l’albo unico del servizio civile universale. Una ricerca di Cnesc in collaborazione con il dipartimento del Scu fornisce il quadro di riferimento al settembre 2020 sia degli enti titolari che degli enti di accoglienza iscritti, la loro distribuzione per settori di intervento e territori, così come il rapporto fra soggetti senza scopo di lucro ed enti pubblici.
La scheda è aggiornata al 17 dicembre 2020.