La Riforma Istruzioni per l'uso

Ente filantropico

COS'È

L’ente filantropico è una tipologia di ente del Terzo settore (Ets) che può assumere la forma di associazione riconosciuta (quindi con personalità giuridica di diritto privato) o fondazione, con la finalità di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. Il vincolo della personalità giuridica è dettato dalla necessità di avere un patrimonio adeguato.

A esclusione degli aspetti di seguito specificati, gli enti filantropici fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.

CHI ESCLUDE

La qualifica di ente filantropico non può essere acquisita da un’associazione non riconosciuta (priva di personalità giuridica di diritto privato). Sono escluse le fondazioni di origine bancarie, disciplinate da normativa specifica. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ATTIVITÀ

Gli enti filantropici possono erogare denaro, beni e servizi, anche di investimento, a sostegno di:

  • categorie di persone svantaggiate;
  • attività di interesse generale.

Pertanto l'attività può essere svolta o a diretto beneficio di persone o a sostegno delle attività tipiche degli Ets.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

L’ente filantropico deve essere iscritto nell’apposita sezione del registro unico nazionale del Terzo settore.

COSTITUZIONE E ORGANI SOCIALI

Nell’atto costitutivo o nello statuto di un ente filantropico deve essere fatto specifico riferimento ai principi relativi alla gestione del patrimonio, alla raccolta fondi, alla destinazione e alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività derivano principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi da impiegare per il raggiungimento degli scopi statutari.

REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI

Attività non commerciale

Per tutti gli Ets la normativa individua esattamente una serie di attività qualificate come “non commerciali”.

Qualora un ente abbia assunto la qualifica di ente filantropico a seguito di trasformazione da una precedente Odv, sui redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale potrà beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul reddito delle società.

OBBLIGHI E DIVIETI

DENOMINAZIONE SOCIALE

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di “ente filantropico”.

L’indicazione “ente filantropico” non può essere usato da soggetti diversi da tali enti. Va notato, però, che il codice del Terzo settore non prevede sanzioni in caso di uso improprio, diversamente da quanto previsto in caso di organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps).

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Un ente filantropico, per essere considerato tale, deve essere iscritto nell’apposita sezione del registro unico nazionale degli Ets.

BILANCIO SOCIALE

Gli enti filantropici sono obbligati a redigere sempre il bilancio sociale, qualsiasi siano i ricavi, proventi o entrate, e pubblicarli sul proprio sito internet. Il bilancio deve essere redatto secondo le linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale. 

Gli enti filantropici nel bilancio sociale devono inserire l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio e l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

CASI SPECIFICI

Le organizzazioni di volontariato che, a seguito della trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella sezione speciale del Runts, godono dell’esenzione dall’imposta sul reddito delle società sui redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Nel sistema previgente la riforma, gli enti filantropici erano conosciuti sotto forma di fondazioni, associazioni filantropiche e fondazioni di comunità.

La riforma ha attribuito a essi una specifica identità e una sezione dedicata nel registro unico nazionale del terzo settore.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 37, 38, 39, 83, 84

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 29 dicembre 2017 “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

ENTRATA IN VIGORE

La riforma è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

La nuova parte fiscale riguardante il Terzo settore entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo:

  • all’operatività del Runts;
  • all’autorizzazione della Commissione europea.

La scheda è aggiornata al 30 novembre 2020.

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