La Riforma Istruzioni per l'uso
Vendita di beni e servizi e somministrazione
COS'È
Nel codice del Terzo settore sono previste specifiche disposizioni (contenute negli articoli 84 e 85) che disciplinano il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps), e che definiscono le attività svolte e la loro classificazione nella sfera della commercialità o non commercialità.
In particolare, le attività di vendita di beni e prestazione di servizi e quelle di somministrazione di alimenti e bevande (normalmente considerate attività commerciali se svolte dietro versamento di un corrispettivo e in forma organizzata e non occasionale), sono considerate non commerciali per espressa previsione normativa, qualora siano svolte da Aps e Odv secondo specifiche modalità definite dalla legge.
CHI COINVOLGE
La normativa esplicitata coinvolge le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato.
COME FUNZIONA
ATTIVITÀ DI VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE SERVIZI
Per le Odv la normativa distingue le attività di vendita di beni in:
- vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- cessione di beni prodotti direttamente dagli assistiti e dai volontari.
Entrambe le tipologie non costituiscono esercizio di un’attività commerciale, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario e le attività siano svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
Si tratta sostanzialmente di attività che vengono utilizzate per reperire risorse finanziarie necessarie per il sostentamento dell’ente.
Per le Aps non si considerano commerciali:
- in via generale, tutte le attività svolte dall’ente, dietro pagamento di corrispettivi specifici, ricomprendendo pertanto tra queste anche le vendite, purché svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali in favore dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, o di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, ovvero ancora nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore;
- le vendite di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario e senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (stessa norma prevista per le Odv);
- le cessioni effettuate anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamenti di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
In relazione alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, il codice riconosce la non commercialità delle stesse se svolte nel rispetto di determinati requisiti.
Per le Odv, si tratta di attività svolte in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili, organizzati dall’ente in via occasionale. Le modalità di svolgimento di tali attività sono sempre quelle già citate in precedenza per le cessioni e le prestazioni di servizi, ovvero non vi deve essere impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato e l’attività deve essere condotta al solo fine di reperire risorse finanziarie per l’ente.
Solo per le Aps ricomprese tra gli enti assistenziali riconosciuti dal Ministero dell’Interno la normativa prevede la non commercialità di tali attività, anche se effettuate a fronte di pagamento di corrispettivi specifici, qualora esse siano effettuate presso la sede in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
- tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
- per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 84, comma 1, 85
ABROGAZIONI E MODIFICHE LEGISLATIVE
Nel momento in cui la nuova parte fiscale sarà pienamente applicabile, agli Ets non si applicherà:
- l’art. 148 del Testo unico delle imposte sui redditi.
Sempre a partire da tale momento, saranno definitivamente abrogati:
- Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”: art.8, c.4;
- Decreto ministeriale 25 maggio 1995, “Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato”.
ENTRATA IN VIGORE
La nuova parte fiscale riguardante il Terzo settore entrerà in vigore come detto a partire dal periodo d’imposta successivo:
- all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore;
- all’autorizzazione della Commissione europea.
La possibilità di utilizzare le disposizioni agevolative descritte nella presente scheda scatterà quindi da quel momento, fino al quale continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali previgenti.
La scheda è aggiornata al 28 dicembre 2020.
COS'È
Nel codice del Terzo settore sono previste specifiche disposizioni (contenute negli articoli 84 e 85) che disciplinano il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps), e che definiscono le attività svolte e la loro classificazione nella sfera della commercialità o non commercialità.
In particolare, le attività di vendita di beni e prestazione di servizi e quelle di somministrazione di alimenti e bevande (normalmente considerate attività commerciali se svolte dietro versamento di un corrispettivo e in forma organizzata e non occasionale), sono considerate non commerciali per espressa previsione normativa, qualora siano svolte da Aps e Odv secondo specifiche modalità definite dalla legge.
CHI COINVOLGE
La normativa esplicitata coinvolge le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato.
COME FUNZIONA
ATTIVITÀ DI VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE SERVIZI
Per le Odv la normativa distingue le attività di vendita di beni in:
- vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- cessione di beni prodotti direttamente dagli assistiti e dai volontari.
Entrambe le tipologie non costituiscono esercizio di un’attività commerciale, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario e le attività siano svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
Si tratta sostanzialmente di attività che vengono utilizzate per reperire risorse finanziarie necessarie per il sostentamento dell’ente.
Per le Aps non si considerano commerciali:
- in via generale, tutte le attività svolte dall’ente, dietro pagamento di corrispettivi specifici, ricomprendendo pertanto tra queste anche le vendite, purché svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali in favore dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, o di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, ovvero ancora nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore;
- le vendite di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario e senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (stessa norma prevista per le Odv);
- le cessioni effettuate anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamenti di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
In relazione alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, il codice riconosce la non commercialità delle stesse se svolte nel rispetto di determinati requisiti.
Per le Odv, si tratta di attività svolte in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili, organizzati dall’ente in via occasionale. Le modalità di svolgimento di tali attività sono sempre quelle già citate in precedenza per le cessioni e le prestazioni di servizi, ovvero non vi deve essere impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato e l’attività deve essere condotta al solo fine di reperire risorse finanziarie per l’ente.
Solo per le Aps ricomprese tra gli enti assistenziali riconosciuti dal Ministero dell’Interno la normativa prevede la non commercialità di tali attività, anche se effettuate a fronte di pagamento di corrispettivi specifici, qualora esse siano effettuate presso la sede in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
- tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
- per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 84, comma 1, 85
ABROGAZIONI E MODIFICHE LEGISLATIVE
Nel momento in cui la nuova parte fiscale sarà pienamente applicabile, agli Ets non si applicherà:
- l’art. 148 del Testo unico delle imposte sui redditi.
Sempre a partire da tale momento, saranno definitivamente abrogati:
- Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”: art.8, c.4;
- Decreto ministeriale 25 maggio 1995, “Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato”.
ENTRATA IN VIGORE
La nuova parte fiscale riguardante il Terzo settore entrerà in vigore come detto a partire dal periodo d’imposta successivo:
- all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore;
- all’autorizzazione della Commissione europea.
La possibilità di utilizzare le disposizioni agevolative descritte nella presente scheda scatterà quindi da quel momento, fino al quale continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali previgenti.
La scheda è aggiornata al 28 dicembre 2020.