La Riforma Istruzioni per l'uso
Formazione e valutazione delle competenze
COS'È
FORMAZIONE
Agli operatori volontari del servizio civile universale (Scu) è assicurata la formazione, di durata complessiva non inferiore a 80 ore, articolata in:
- generale, di durata minima di 30 ore
- specifica, di durata minima di 50 ore e commisurata alla durata e alla tipologia del programma di intervento.
CREDITI FORMATIVI
Le università ai fini del conseguimento di titoli di studio possono riconoscere crediti formativi a favore degli operatori volontari che hanno svolto attività di servizio civile universale rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
Con un accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale, in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, per favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani che hanno svolto il servizio civile universale.
ATTESTATI
Agli operatori volontari è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, con l'indicazione delle relative attività.
OBBLIGHI E DIVIETI
La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile universale da parte di un operatore volontario comporta la decadenza dai benefici previsti (crediti formativi, valutazione delle competenze e attestato finale). L’unico caso in cui questi benefici non decadono è nell’ipotesi in cui l’interruzione avvenga per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore e il periodo di servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”: art. 16 comma 6, 18, 19
ENTRATA IN VIGORE
Per l’attestato riguardante il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze serve l’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
A decorrere dai programmi e progetti depositati entro il 29 maggio 2020 è previsto, in modo obbligatorio, il rilascio di un attestato standard ai giovani. A scelta dell’ente titolare dell’accreditamento può essere rilasciato anche un attestato specifico. Questo attestato può essere rilasciato dall’ente stesso oppure da altro soggetto.
Invece, per quanto riguarda la valorizzazione delle competenze, la scelta è in capo al singolo ente titolare, che a seconda delle situazioni, può dichiarare la certificazione delle competenze, la loro attestazione oppure nessun intervento in materia.
La scheda è aggiornata al 17 dicembre 2020.
COS'È
FORMAZIONE
Agli operatori volontari del servizio civile universale (Scu) è assicurata la formazione, di durata complessiva non inferiore a 80 ore, articolata in:
- generale, di durata minima di 30 ore
- specifica, di durata minima di 50 ore e commisurata alla durata e alla tipologia del programma di intervento.
CREDITI FORMATIVI
Le università ai fini del conseguimento di titoli di studio possono riconoscere crediti formativi a favore degli operatori volontari che hanno svolto attività di servizio civile universale rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
Con un accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale, in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, per favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani che hanno svolto il servizio civile universale.
ATTESTATI
Agli operatori volontari è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, con l'indicazione delle relative attività.
OBBLIGHI E DIVIETI
La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile universale da parte di un operatore volontario comporta la decadenza dai benefici previsti (crediti formativi, valutazione delle competenze e attestato finale). L’unico caso in cui questi benefici non decadono è nell’ipotesi in cui l’interruzione avvenga per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore e il periodo di servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”: art. 16 comma 6, 18, 19
ENTRATA IN VIGORE
Per l’attestato riguardante il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze serve l’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
A decorrere dai programmi e progetti depositati entro il 29 maggio 2020 è previsto, in modo obbligatorio, il rilascio di un attestato standard ai giovani. A scelta dell’ente titolare dell’accreditamento può essere rilasciato anche un attestato specifico. Questo attestato può essere rilasciato dall’ente stesso oppure da altro soggetto.
Invece, per quanto riguarda la valorizzazione delle competenze, la scelta è in capo al singolo ente titolare, che a seconda delle situazioni, può dichiarare la certificazione delle competenze, la loro attestazione oppure nessun intervento in materia.
La scheda è aggiornata al 17 dicembre 2020.