La Riforma Istruzioni per l'uso
Consulta nazionale del servizio civile
COS'È
È un organo consultivo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alle questioni concernenti l'attuazione del servizio civile universale (Scu). È istituita senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ed è un organismo di consultazione, riferimento e confronto.
COMPITI E FUNZIONI
La Consulta esprime il proprio parere su
- piani triennali e annuali, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- documento di programmazione finanziaria redatto entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento per l’amministrazione e la programmazione annuale delle risorse di cui al Fondo nazionale per il servizio civile.
COME FUNZIONA
La Consulta nazionale per il servizio civile universale è composta da non più di 23 membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui:
- 9 scelti tra gli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori del Scu;
- 3 designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- 3 designati dall'Associazione nazionale comuni italiani;
- 4 eletti in seno alla rappresentanza nazionale;
- 4 scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti.
L'organizzazione ed il funzionamento della Consulta nazionale per il servizio civile universale sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che seguirà la costituzione dell’albo unico del servizio civile universale.
La partecipazione alle attività della Consulta nazionale per il servizio civile universale non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
Due sono le innovazioni. Viene ampliato il numero dei componenti (da 15 a 23) e viene superata la norma che prevedeva la maggioranza agli enti accreditati o a loro coordinamenti.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”: artt. 1 comma 2, 4 comma 4, 10
Decreto legislativo 13 aprile 2028, n. 43 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106». Art. 6, correttivo dell’art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 40 del 2017
ENTRATA IN VIGORE
Entra in vigore a partire dalla pubblicazione del decreto del Ministro per le Politiche giovanili e lo sport del 21 Luglio 2020. Nel corso del 2020 la Consulta si è riunita 5 volte.
La scheda è aggiornata al 17 dicembre 2020.
COS'È
È un organo consultivo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alle questioni concernenti l'attuazione del servizio civile universale (Scu). È istituita senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ed è un organismo di consultazione, riferimento e confronto.
COMPITI E FUNZIONI
La Consulta esprime il proprio parere su
- piani triennali e annuali, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- documento di programmazione finanziaria redatto entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento per l’amministrazione e la programmazione annuale delle risorse di cui al Fondo nazionale per il servizio civile.
COME FUNZIONA
La Consulta nazionale per il servizio civile universale è composta da non più di 23 membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui:
- 9 scelti tra gli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori del Scu;
- 3 designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- 3 designati dall'Associazione nazionale comuni italiani;
- 4 eletti in seno alla rappresentanza nazionale;
- 4 scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti.
L'organizzazione ed il funzionamento della Consulta nazionale per il servizio civile universale sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che seguirà la costituzione dell’albo unico del servizio civile universale.
La partecipazione alle attività della Consulta nazionale per il servizio civile universale non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
Due sono le innovazioni. Viene ampliato il numero dei componenti (da 15 a 23) e viene superata la norma che prevedeva la maggioranza agli enti accreditati o a loro coordinamenti.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”: artt. 1 comma 2, 4 comma 4, 10
Decreto legislativo 13 aprile 2028, n. 43 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106». Art. 6, correttivo dell’art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 40 del 2017
ENTRATA IN VIGORE
Entra in vigore a partire dalla pubblicazione del decreto del Ministro per le Politiche giovanili e lo sport del 21 Luglio 2020. Nel corso del 2020 la Consulta si è riunita 5 volte.
La scheda è aggiornata al 17 dicembre 2020.