La Riforma Istruzioni per l'uso

Raccolta fondi

COS'È

È il complesso delle attività e iniziative che un ente del Terzo settore (Ets) svolge per finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L’attività di raccolta fondi è disciplinata dall’art. 7 del codice del Terzo settore e rappresenta una delle tre categorie fondamentali di attività che un Ets può svolgere: le altre due sono le attività di interesse generale e le attività diverse.

COME FUNZIONA

In via generale, gli Ets – (anche se lo statuto non lo prevede espressamente) – possono realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, con l’impiego di risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

La normativa vigente prevede incentivi fiscali, in forma di deduzioni e detrazioni, per i soggetti che elargiscono donazioni al Terzo settore: quest’ultime, ai fini del calcolo della natura fiscale dell’Ets, sono considerate entrate non commerciali.

Altre modalità di raccolta fondi da parte degli Ets sono:

Inoltre, gli Ets possono essere destinatari di diritti di uso in comodato o in concessione di immobili pubblici, anche per singole iniziative.

In forza della normativa vigente, poi, lo Stato, le regioni e le province autonome sono tenuti a promuovere le opportune iniziative per favorire l’accesso degli Ets ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei.

Il codice del Terzo settore ha inoltre introdotto meccanismi volti a facilitare la diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale.

CASI SPECIFICI

RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

Costituiscono una particolare tipologia di raccolta fondi, la quale prevede la cessione (anche tramite la vendita) di beni di modico valore o servizi ai sovventori in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Tali eventi non vengono considerati attività commerciale, anche laddove i beni o i servizi siano venduti ad un prezzo determinato, proprio perché possono essere effettuati solamente a livello occasionale, e quindi in numero limitato durante l’anno.

Gli Ets non commerciali che effettuano durante l’anno questa specifica tipologia di raccolta fondi devono redigere, per ogni raccolta effettuata, un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, inserendolo all’interno del bilancio di esercizio.

La previsione relativa alle raccolte pubbliche di fondi è stata inserita nel codice del Terzo settore riprendendola letteralmente dal Testo unico delle imposte sui redditi.

5 PER MILLE

Gli enti beneficiari del riparto del 5 per mille sono soggetti a specifici obblighi di rendicontazione e trasparenza secondo le modalità e i termini previsti, da ultimo, dal dpcm del 23 luglio 2020.

ENTI FILANTROPICI

Nel caso degli enti filantropici, l’atto costitutivo deve indicare i principi ai quali attenersi per la gestione del patrimonio, delle raccolte fondi e delle risorse in genere delle risorse, oltre che alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi.

IMPRESA SOCIALE

La riforma contempla norme specifiche per le imprese sociali, dando loro la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative, e prevedendo misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale.

OBBLIGHI E DIVIETI

Nello svolgimento delle attività di raccolta fondi gli Ets devono rispettare i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

RENDICONTAZIONE DELLE RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

Gli ets non commerciali, comprese le Odv e le Aps che si avvalgono del regime forfetario speciale, devono inserire all’interno del bilancio di esercizio un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche attraverso una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate nel corso dell’esercizio.

I rendiconti delle raccolte pubbliche di fondi, unitamente al bilancio di esercizio, devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il registro unico nazionale del terzo settore (Runts), ai fini della pubblicazione.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il codice del Terzo settore formalizza giuridicamente l’attività di raccolta fondi, disciplinandola in dettaglio e ammettendo, tra l’altro, il fundraising come attività svolta in forma stabile e organizzata, nonché prevedendo forme adeguate di rendicontazione.

Sono inoltre previsti incentivi fiscali per le elargizioni liberali nei confronti degli Ets.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”: artt. 7, 79, 87

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: art. 18

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 “Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”

Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”: art.143, c.3, lett. a)

ABROGAZIONI E MODIFICHE LEGISLATIVE

Nel momento in cui la nuova parte fiscale sarà pienamente applicabile, agli Ets non si applicherà:

  • l’art. 143, c.3, del Testo unico delle imposte sui redditi.

ENTRATA IN VIGORE

Per gli enti del Terzo settore, la riforma è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Le indicazioni specifiche sull’impresa sociale sono vigenti dal 20 luglio 2017.

Nelle more dell’adozione delle Linee guida in tema di raccolta fondi, circa le modalità di svolgimento delle raccolte pubbliche di fondi gli enti continuano ad operare come sinora svolto. Dal punto di vista fiscale, in attesa della operatività della parte fiscale del codice del Terzo settore, continuano ad operare le previsioni del Testo unico delle imposte sui redditi, applicabili in generale a tutti gli enti non commerciali.

Si ricorda che le disposizioni relative alla nuova parte fiscale entreranno in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo:

  • all’operatività del Runts;
  • all’autorizzazione della Commissione europea.

NORMATIVA TRANSITORIA

L’obbligo di invio dei bilanci e dei rendiconti delle raccolte pubbliche di fondi scatterà solo nel momento in cui sarà operativo il Runts.

La scheda è aggiornata al 22 dicembre 2020.

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