La Riforma Istruzioni per l'uso

Iva

COS'È

La normativa prevede alcune semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva) solamente per le associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni di volontariato (Odv) che scelgono di applicare il regime forfetario previsto dall’art. 86 del codice del Terzo settore.

Inoltre, per tutti gli enti di Terzo settore (Ets) la normativa stabilisce che i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche di fondi sono esclusi da Iva, oltre a godere dell’esenzione da ogni altro tributo. 

CHI COINVOLGE

La normativa esplicitata coinvolge le associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni di volontariato (Odv).

COME FUNZIONA

Le Aps e le Odv in possesso dei requisiti per l’adozione del regime forfetario, godono anche di semplificazioni in materia di Iva. Per l’accesso al suddetto regime tali enti non devono aver percepito nell’anno ricavi commerciali complessivi superiori a 130.000 euro.

Il regime fiscale forfetario prevede la tassazione del reddito relativo alle attività commerciali svolte nella seguente misura:

Ente Ricavi commerciali Coefficiente di redditivit Iva

Ai fini Iva sono previste le seguenti semplificazioni:

  • non esercitano la rivalsa Iva per le operazioni nazionali;
  • non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;
  • le cessioni di beni intracomunitari non sono imponibili ai fini dell’Iva;
  • per quanto riguarda l’acquisto di beni intracomunitari, non sono soggetti all’Iva gli acquisti di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa (come, per esempio, i carburanti), se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti fatti in base a cataloghi, fisici o elettronici, per corrispondenza o via telefono e internet (acquisti a distanza), effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’Iva;
  • per le prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi Iva non residenti in Italia, emettono fattura senza l’applicazione dell’Iva, con la dicitura di “inversione contabile”, mentre se rese a soggetti privati applicheranno normalmente l’Iva. Se ricevono una prestazione di servizi da un soggetto con partita Iva, provvedono ad integrare la fattura con l’Iva e la versano;
  • applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate la non imponibilità Iva, non possono invece avvalersi della facoltà di acquistare senza l’applicazione dell’Iva per le cessioni o acquisti non effettuati direttamente ma per mezzo di commissionari se poi i beni così acquistati sono riesportati nel loro stato originario entro sei mesi dalla consegna;
  • hanno soltanto l’obbligo, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’Iva, di emettere la fattura o di integrarla con l’indicazione dell’aliquota e dell’importo dell’imposta e di versare l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Resta sempre possibile l’opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari, la quale rimane valida per almeno un triennio.

Le Aps ed Odv in regime forfetario, inoltre, sono esonerate dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

OBBLIGHI

Per accedere al regime forfetario, l’ente deve esercitare la relativa opzione nella dichiarazione annuale dei redditi o nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, comunicando di presumere la sussistenza dei requisiti di accesso al regime. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel quale viene esercitata e fino alla revoca. In ogni caso, non è possibile revocare l’opzione prima che sia decorso un triennio dal suo esercizio.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il regime forfetario previsto dall’art. 86 e le relative agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sono una novità della riforma.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 86, 89, c.18

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”

ABROGAZIONI E MODIFICHE LEGISLATIVE

Nel momento in cui la nuova parte fiscale sarà pienamente applicabile, agli Ets non si applicherà:

ENTRATA IN VIGORE

La nuova parte fiscale riguardante il Terzo settore entrerà in vigore come detto a partire dal periodo d’imposta successivo:

  • all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore;
  • all’autorizzazione della Commissione europea.

Le disposizioni in tema di Iva previste per gli Ets e descritte nella presente scheda scatteranno quindi da quel momento, fino al quale continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali previgenti.

La scheda è aggiornata al 28 dicembre 2020.

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