La Riforma Istruzioni per l'uso
Social bonus
COS'È
È possibile usufruire di un credito d’imposta, cosiddetto “social bonus”, in favore delle persone fisiche, enti o società che effettuano erogazioni liberali in denaro ad enti del Terzo settore (Ets) che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un progetto per il recupero di:
- immobili pubblici inutilizzati;
- beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
CHI COINVOLGE/CHI ESCLUDE
Ai fini della spettanza del credito, i beni assegnati agli Ets devono essere utilizzati dagli stessi enti esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.
Ciò detto, non sembra che le imprese sociali possano fruire dell’agevolazione dato che le loro attività sono svolte con modalità commerciali, seppur non lucrative. Sono quindi di fatto escluse le cooperative sociali, soggetto giuridico che ha potuto concorrere negli anni all’assegnazione e all’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
I soggetti che beneficiano del credito di imposta sono esclusi, per le medesime erogazioni, dalle altre agevolazioni previste in materia di donazioni dal codice del Terzo settore e da altre disposizioni vigenti in materia di deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali.
Il credito di imposta spetta nelle seguenti misure:
- enti non commerciali: in assenza di reddito di impresa, il credito spettante è pari al 50% dell’importo erogato nei limiti del 15% del reddito imponibile;
- soggetti titolari di reddito di impresa: il credito spettante è pari al 50% dell’importo erogato nel limite del 5 per mille dei ricavi annui;
- persone fisiche: in assenza di reddito di impresa, il credito spettante è pari al 65% dell’importo erogato nei limiti del 15% del reddito imponibile.
COME FUNZIONA
Il credito d’imposta riconosciuto è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.
I soggetti titolari di reddito di impresa possono utilizzarlo in compensazione, senza limiti di importo, e l’importo del credito non rileva quale ricavo ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
OBBLIGHI E DIVIETI
Gli Ets che beneficiano delle erogazioni liberali in oggetto sono tenuti a comunicare trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l’ammontare delle erogazioni ricevute.
Essi devono inoltre pubblicare sul proprio sito internet, in una pagina dedicata e facilmente individuabile, oltre che in un apposito portale gestito dal Ministero, l’importo delle erogazioni ricevute, la loro destinazione e utilizzo.
Nel portale del Ministero, ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione per l’esercizio delle attività di interesse generale.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
È introdotta ex novo la possibilità di fruire di un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate ad Ets che hanno presentato al Ministero un progetto di recupero di immobili pubblici inutilizzati e di immobili confiscati alla criminalità organizzata.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 81, 104
ENTRATA IN VIGORE
Nonostante la nuova parte fiscale del codice del Terzo settore non sia ancora entrata in vigore, le disposizioni descritte nella presente scheda si applicano in via transitoria a decorrere dal 1° gennaio 2018 alle organizzazioni di volontariato (Odv), alle associazioni di promozione sociale (Aps) e alle Onlus iscritte nei rispettivi registri.
Anche le cooperative sociali, in quanto Onlus di diritto, usufruiscono di tali agevolazioni a partire dal 1° gennaio 2018.
Per tutti gli altri enti del Terzo settore le disposizioni esaminate in tale scheda si applicheranno a decorrere dall’entrata in vigore della parte fiscale, cioè a partire dal periodo d’imposta successivo:
- all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts);
- all’autorizzazione della Commissione europea.
La concreta possibilità di fruizione del “social bonus” è però subordinata all’emanazione di un decreto da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, che preveda le modalità di attuazione e le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili: alla data di redazione della presente scheda tale decreto non è ancora stato emanato.
La scheda è aggiornata al 22 dicembre 2020.
È possibile usufruire di un credito d’imposta, cosiddetto “social bonus”, in favore delle persone fisiche, enti o società che effettuano erogazioni liberali in denaro ad enti del Terzo settore (Ets) che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un progetto per il recupero di:
- immobili pubblici inutilizzati;
- beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
CHI COINVOLGE/CHI ESCLUDE
Ai fini della spettanza del credito, i beni assegnati agli Ets devono essere utilizzati dagli stessi enti esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.
Ciò detto, non sembra che le imprese sociali possano fruire dell’agevolazione dato che le loro attività sono svolte con modalità commerciali, seppur non lucrative. Sono quindi di fatto escluse le cooperative sociali, soggetto giuridico che ha potuto concorrere negli anni all’assegnazione e all’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
I soggetti che beneficiano del credito di imposta sono esclusi, per le medesime erogazioni, dalle altre agevolazioni previste in materia di donazioni dal codice del Terzo settore e da altre disposizioni vigenti in materia di deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali.
Il credito di imposta spetta nelle seguenti misure:
- enti non commerciali: in assenza di reddito di impresa, il credito spettante è pari al 50% dell’importo erogato nei limiti del 15% del reddito imponibile;
- soggetti titolari di reddito di impresa: il credito spettante è pari al 50% dell’importo erogato nel limite del 5 per mille dei ricavi annui;
- persone fisiche: in assenza di reddito di impresa, il credito spettante è pari al 65% dell’importo erogato nei limiti del 15% del reddito imponibile.
COME FUNZIONA
Il credito d’imposta riconosciuto è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.
I soggetti titolari di reddito di impresa possono utilizzarlo in compensazione, senza limiti di importo, e l’importo del credito non rileva quale ricavo ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
OBBLIGHI E DIVIETI
Gli Ets che beneficiano delle erogazioni liberali in oggetto sono tenuti a comunicare trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l’ammontare delle erogazioni ricevute.
Essi devono inoltre pubblicare sul proprio sito internet, in una pagina dedicata e facilmente individuabile, oltre che in un apposito portale gestito dal Ministero, l’importo delle erogazioni ricevute, la loro destinazione e utilizzo.
Nel portale del Ministero, ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione per l’esercizio delle attività di interesse generale.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
È introdotta ex novo la possibilità di fruire di un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate ad Ets che hanno presentato al Ministero un progetto di recupero di immobili pubblici inutilizzati e di immobili confiscati alla criminalità organizzata.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 81, 104
ENTRATA IN VIGORE
Nonostante la nuova parte fiscale del codice del Terzo settore non sia ancora entrata in vigore, le disposizioni descritte nella presente scheda si applicano in via transitoria a decorrere dal 1° gennaio 2018 alle organizzazioni di volontariato (Odv), alle associazioni di promozione sociale (Aps) e alle Onlus iscritte nei rispettivi registri.
Anche le cooperative sociali, in quanto Onlus di diritto, usufruiscono di tali agevolazioni a partire dal 1° gennaio 2018.
Per tutti gli altri enti del Terzo settore le disposizioni esaminate in tale scheda si applicheranno a decorrere dall’entrata in vigore della parte fiscale, cioè a partire dal periodo d’imposta successivo:
- all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts);
- all’autorizzazione della Commissione europea.
La concreta possibilità di fruizione del “social bonus” è però subordinata all’emanazione di un decreto da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, che preveda le modalità di attuazione e le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili: alla data di redazione della presente scheda tale decreto non è ancora stato emanato.
La scheda è aggiornata al 22 dicembre 2020.