La Riforma Istruzioni per l'uso
Organo di controllo e di revisione
COS'È
Oltre alle forme di controllo esterno, il codice del Terzo settore ha previsto anche degli strumenti di controllo interno degli Ets, fra cui rientrano l’organo di controllo e la revisione legale dei conti.
COME FUNZIONA
ORGANO DI CONTROLLO
L’organo di controllo deve essere nominato obbligatoriamente nelle fondazioni del Terzo settore.
Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore esso deve essere nominato quando sono stati costituiti patrimoni destinati oppure quando siano stati superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile: ciò al fine di assicurare all’organo requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale: nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti professionali menzionati in precedenza devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
All’organo di controllo sono affidate alcune fondamentali competenze in relazione alla vita in generale degli Ets, ed in particolare:
- vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto;
- vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;
- monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
All’organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti, qualora vengano superati i limiti previsti dal codice del Terzo settore per l’obbligatorietà dell’organo di revisione: in tal caso, l’organo di controllo deve essere composto interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ORGANO DI REVISIONE
Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
La nomina dell’organo di revisione è inoltre obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del codice del Terzo settore.
Il revisore legale o la società di revisione legale devono essere iscritti nell’apposito registro.
CASI SPECIFICI
CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO (CSV)
Gli enti gestori dei Csv devono obbligatoriamente nominare un organo di controllo, indipendentemente dal rispetto dei requisiti dimensionali menzionati in precedenza. Il presidente di tale organo è nominato dall’Organismo territoriale di controllo (Otc).
OBBLIGHI E DIVIETI
I componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni.
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di un Ets può essere esercitata anche dall’organo di controllo, qualora nominato.
Ogni associato, oppure almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell’ente, l’organo di controllo può indagare sui fatti e presentare le sue conclusioni all’assemblea, convocandola qualora i fatti risultino di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
La riforma disciplina un sistema di controllo interno all’Ets, affidando tale compito in particolare all’organo di controllo e subordinando l’obbligatorietà della nomina di quest’ultimo alla dimensione economica dell’ente.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 15, 22, 28, 29, 30
Si vedano. anche le Norme di comportamento dell’organo di controllo pubblicate l'11 dicembre 2020 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e esperti in contabilità.
ENTRATA IN VIGORE
La normativa in materia è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
REGIME TRANSITORIO
Gli enti costituiti dopo l’entrata in vigore del codice del Terzo settore devono conformarsi alle disposizioni dello stesso codice.
Una recente nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è intervenuta sui tempi di decorrenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo (e del revisore legale) da parte degli Ets, stabilendo che l’obbligatorietà di nominare l’organo di controllo e il revisore legale dei conti scatta solo se gli enti interessati hanno superato le condizioni dimensionali previste dalla legge per due esercizi finanziari consecutivi a partire da quello del 2018. Questo significa che, se sono soddisfatti i requisiti previsti dalla legge, l’obbligo di nomina decorre dal 2020.