La Riforma Istruzioni per l'uso

Attività di interesse generale e attività diverse nell'impresa sociale

COS’È

Tra le caratteristiche fondanti del Terzo settore vi è il fatto di operare in “attività di interesse generale”. Per le imprese sociali, l’elenco è il seguente:

  • servizi sociali;
  • interventi e prestazioni sanitarie;
  • prestazioni socio-sanitarie;
  • educazione, istruzione e formazione professionale;
  • salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali;
  • valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • attività culturali e ricreative di interesse sociale;
  • radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
  • formazione extra-scolastica;
  • servizi strumentali alle imprese sociali;
  • cooperazione allo sviluppo;
  • commercio equo e solidale;
  • servizi finalizzati all’inserimento lavorativo;
  • alloggio sociale;
  • accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
  • microcredito;
  • agricoltura sociale;
  • attività sportive dilettantistiche;
  • riqualificazione beni pubblici inutilizzati e beni confiscati.

Le attività di interesse generale che caratterizzano l’impresa sociale costituiscono un sottoinsieme del complesso delle attività di interesse generale previste per il Terzo settore. Risultano, infatti, escluse le attività di beneficenza, promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale, le adozioni internazionali, la protezione civile, che sono svolgibili dagli enti di Terzo settore (Ets) solo se diversi dalle imprese sociali. Per completezza va notato che invece il microcredito è previsto per le imprese sociali e non per le forme non imprenditoriali del Terzo settore.

L’impresa sociale può operare anche in qualsiasi altro settore di attività funzionale all’inserimento di lavoratori svantaggiati e disabili, che in tal caso devono rappresentare almeno il 30% dei lavoratori, calcolati "per teste" secondo le indicazioni della circolare ministeriale del 3 maggio 2019 sul "Computo lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale". Il fatto che, similmente alle cooperative sociali di tipo B, le imprese sociali possano dirsi tali svolgendo una qualsiasi attività attraverso cui inserire lavoratori svantaggiati, era già presente nella precedente normativa, ma le categorie e le percentuali di ciascuna di esse risultano aggiornate secondo il seguente schema:

Schema lavoratori nell'impresa sociale

Per lavoratori molto svantaggiati (Regolamento UE 2014/651) si intende:

  • Disoccupati da almeno 24 mesi
  • Disoccupati da almeno 12 mesi se tra i 15 e i 24 anni; se non diplomati o se hanno completato la formazione da due anni senza aver trovato lavoro; se hanno più di 50 anni; se adulti soli con figli a carico; se lavorano in contesti dove il suo genere è fortemente rappresentato; se appartengono a una minoranza etnica ed hanno la necessità di rafforzare la formazione linguistica e professionale;

Sono considerati svantaggiati solo per i primi 24 mesi dopo l’assunzione

  • Gli svantaggiati ex 381/1991 sono:
  • Disabili fisici, psichici e sensoriali
  • Dipendenti
  • Salute mentale
  • Minori a rischio in età lavorativa
  • Detenuti

COME FUNZIONA

Le imprese sociali devono svolgere come attività prevalente una o più di quelle sopra elencate. La prevalenza è attestata dal fatto che esse determinino non meno del 70% del fatturato.

Un successivo decreto del Ministero del Lavoro potrà meglio chiarire i criteri di computo. Rispetto ad eventuali altre attività secondarie, esse dovranno comunque essere previste dallo statuto e dovranno essere strumentali a quelle di interesse generale, così come previsto dal relativo decreto.

CHI COINVOLGE/CHI ESCLUDE

Le previsioni qui indicate riguardano tutte le imprese sociali; le cooperative sociali continuano a seguire la propria disciplina, con alcune modifiche introdotte relativamente alle cooperative sociali di tipo A.

CASI SPECIFICI

Va segnalato che l’elenco di attività previste per le imprese sociali e il fatto che le cooperative sociali siano imprese sociali di diritto non determina per queste ultime la possibilità di svolgere l’intero insieme delle attività sopra elencate. Su questo punto, il codice del Terzo settore si è limitato, infatti, ad una limitata estensione dei settori indicati dalla legge speciale, affermando che le cooperative sociali di tipo A possono operare nell’ambito dei servizi sociali, sociosanitari, educativi, nell’istruzione e formazione professionale, nella formazione extra scolastica, nei servizi finalizzati all’inserimento lavorativo. Altre attività di fatto frequentemente svolte dalle cooperative sociali (es. turismo sociale, housing, agricoltura sociale) sono svolgibili da una cooperativa B se e in quanto costituiscono occasione di lavoro per persone svantaggiate, mentre altre (es. accoglienza migranti o gestione di beni confiscati) lo sono nella misura in cui si configurano come servizi socioassistenziali, sociosanitari o educativi.

OBBLIGHI E DIVIETI

Le imprese sociali devono esercitare in via stabile e principale (quindi con ricavi pari almeno al 70% del totale) le attività di interesse generale sopra specificate, conformandosi altresì alle discipline specifiche vigenti per ciascuna di esse.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Alcuni tra i settori di attività non erano presenti nella previgente normativa sull’impresa sociale. Si tratta di:

  • cooperazione allo sviluppo;
  • commercio equo e solidale;
  • servizi finalizzati all’inserimento lavorativo;
  • alloggio sociale;
  • accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
  • microcredito;
  • agricoltura sociale;
  • attività sportive dilettantistiche;
  • riqualificazione beni pubblici inutilizzati e beni confiscati.

Rispetto all’inserimento lavorativo, come sopra indicato, vi sono talune modifiche nelle categorie e nelle percentuali.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: art. 2, 2 comma 4

Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”

Nota n. 4097 del 3.05.2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche su "Computo lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale"

Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017

ABROGAZIONI

Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 “Disciplina dell'impresa sociale”

ENTRATA IN VIGORE

La disposizione relativa ai settori di attività è vigente.

La scheda è aggiornata al 17 dicembre 2020.

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