La Riforma Istruzioni per l'uso

Bilancio o rendiconto

COS'È

Il bilancio degli enti del Terzo settore (Ets) con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Gli enti del Terzo settore con entrate pari o superiori a 220.000 euro devono invece redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

COME FUNZIONA

Nelle associazioni di Terzo settore, l’approvazione del bilancio è competenza inderogabile dell’assemblea.

Rendiconti, bilanci e rendiconti delle raccolte pubbliche di fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), ai fini della pubblicazione.

L’impresa sociale deposita il bilancio di esercizio e il bilancio sociale presso il registro delle imprese e pubblica il bilancio sociale sul proprio sito web.

CASI SPECIFICI

BILANCIO SOCIALE

Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale. Si tratta di uno strumento di rendicontazione che tiene conto non solo degli aspetti economici, ma anche dell’impatto sociale dell’ente del Terzo settore.

5 PER MILLE

 I beneficiari del riparto del contributo del 5 per mille sono soggetti a obblighi particolari di rendicontazione e trasparenza:

  • entro 1 anno dalla ricezione delle somme, essi devono redigere un rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dalla quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite;
  • gli enti che hanno percepito una somma pari o superiore a 20.000 euro dovranno trasmettere il rendiconto all’amministrazione erogatrice entro i successivi 30 giorni;
  • entro 30 giorni dal termine di redazione del rendiconto, devono pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto;
  • entro 7 giorni dalla pubblicazione devono darne comunicazione all’amministrazione erogatrice.

In caso di violazione, l’amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad adempiere entro 30 giorni e in caso di inerzia dispone una sanzione amministrativa pari al 25% del contributo percepito.

OBBLIGHI E DIVIETI

Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alla modulistica che è stata approvata con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Nel bilancio, l’organo di amministrazione documenta anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle generali, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli enti di Terzo settore, inoltre, danno conto del rispetto del limite di differenza retributiva tra lavoratori dipendenti posto dalla legge indicandolo nel bilancio sociale o nella relazione di missione. Tale differenza non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La riforma disciplina per gli Ets la redazione del bilancio di esercizio in maniera differente in relazione alla dimensione economica dell’ente, e prevede comunque per tutti gli enti del Terzo settore l’obbligo di depositare presso il Runts, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio (nella forma del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa) e i rendiconti delle eventuali raccolte pubbliche di fondi svolte nell’esercizio precedente.

Sono inoltre stati previsti per la prima volta dei modelli di bilancio obbligatori per tutti gli Ets.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 13, 25, 48, 60, 61 comma 1c, 87, 95

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: artt. 9-10.

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020 “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 29 dicembre 2017 “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

ENTRATA IN VIGORE

La normativa concernente gli Ets in generale è entrata in vigore il 3 agosto 2017, mentre quella sull’impresa sociale il 20 luglio 2017.

REGIME TRANSITORIO

Come indicato dalla circolare ministeriale del 29 dicembre 2017, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) sono tenute alla redazione del bilancio di esercizio nelle forme previste dal codice del Terzo settore sin dal 1° gennaio 2018.

Per quanto riguarda i nuovi schemi di bilancio, la loro applicazione scatta a partire dall’esercizio finanziario successivo a quello in corso al 18 aprile 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.m. 5 marzo 2020): per gli enti (in particolare Odv e Aps, finché il Runts non è operativo) che hanno l’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare, l’applicazione scatterà quindi a partire dal 1° gennaio 2021 in relazione al bilancio del 2021 (che sarà approvato nella primavera del 2022).

La scheda è aggiornata al 22 dicembre 2020.

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