La Riforma Istruzioni per l'uso
La governance
COS'È
La gestione del servizio civile universale (Scu) è affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che si relaziona con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e la Consulta nazionale del servizio civile universale.
In generale, la riforma individua come soggetti coinvolti nella gestione del Scu lo Stato, le Regioni e Province autonome, gli enti di Scu, gli operatori volontari e la loro rappresentanza, la Consulta nazionale del servizio civile.
COME FUNZIONA
FUNZIONI DELLO STATO
La Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti della dotazione organica, di personale dirigenziale e non dirigenziale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (6 marzo 2017), provvede alla:
- programmazione, organizzazione e attuazione del servizio civile universale;
- accreditamento degli enti, attività di controllo;
- realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni e province autonome, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti senza scopo di lucro.
Provvede, quindi, alla predisposizione del piano triennale e i piani annuali, sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dal servizio civile universale e le regioni. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale.
FUNZIONI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Sono sentite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nella fase di predisposizione del piano triennale e dei piani annuali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sono coinvolte anche nella valutazione dei programmi di intervento approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e quelli che riguardano le specifiche aree territoriali di una singola regione, di un’area territoriale o di una città metropolitana.
Esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di programmazione finanziaria.
Attuano programmi di servizio civile universale con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo unico degli enti di servizio civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente nella verifica del rispetto dei principi e delle finalità del servizio civile universale.
Inoltre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa sottoscrizione di uno o più accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, possono svolgere le seguenti funzioni:
- formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile universale, anche avvalendosi di enti di servizio civile universale dotati di una specifica professionalità;
- controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti di servizio civile universale nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma;
- valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di servizio civile universale e realizzati nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma o città metropolitana;
- ispezioni presso gli enti di servizio civile universale che operano unicamente negli ambiti territoriali delle regioni e delle province autonome, finalizzate alla verifica della corretta realizzazione degli interventi, nonché del regolare impiego degli operatori di servizio civile universale.
Resta ferma la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
Il ruolo delle Regioni e Province autonome viene ribaltato. Se prima erano coinvolte nei livelli operativi dell’accreditamento degli enti e della valutazione dei progetti, ora sono corresponsabili, assieme al governo, delle scelte per la programmazione triennale e annuale. Inoltre, se vogliono e con accordi bilaterali con il Dipartimento, possono svolgere per gli enti iscritti alla sezione regionale dell’albo unico del Scu le funzioni di controllo, ispezione e valutazione dell’impatto e di formazione degli operatori degli enti.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”: artt. 4 comma 4, 6 comma 1, 7 comma 1 e 4, 7 comma 2, 10
ABROGAZIONI
La riforma supera l’accordo Stato/Regioni e Province autonome del gennaio 2005.
ENTRATA IN VIGORE
Con il decreto del 4 Novembre 2019 del Ministro per le Politiche giovanili e lo sport si è avviata la programmazione triennale e il primo piano annuale 2020. Non risultano sottoscritti gli accordi bilaterali previsti fra Presidenza del Consiglio dei Ministri e singole Regioni o Province Autonome.
REGIME TRANSITORIO
Fino alla data della sottoscrizione degli accordi tra le parti, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo svolgimento delle attività di formazione, controllo, valutazione e ispezioni.
La scheda è aggiornata al 20 maggio 2019.
COS'È
La gestione del servizio civile universale (Scu) è affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che si relaziona con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e la Consulta nazionale del servizio civile universale.
In generale, la riforma individua come soggetti coinvolti nella gestione del Scu lo Stato, le Regioni e Province autonome, gli enti di Scu, gli operatori volontari e la loro rappresentanza, la Consulta nazionale del servizio civile.
COME FUNZIONA
FUNZIONI DELLO STATO
La Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti della dotazione organica, di personale dirigenziale e non dirigenziale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (6 marzo 2017), provvede alla:
- programmazione, organizzazione e attuazione del servizio civile universale;
- accreditamento degli enti, attività di controllo;
- realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni e province autonome, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti senza scopo di lucro.
Provvede, quindi, alla predisposizione del piano triennale e i piani annuali, sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dal servizio civile universale e le regioni. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale.
FUNZIONI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Sono sentite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nella fase di predisposizione del piano triennale e dei piani annuali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sono coinvolte anche nella valutazione dei programmi di intervento approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e quelli che riguardano le specifiche aree territoriali di una singola regione, di un’area territoriale o di una città metropolitana.
Esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di programmazione finanziaria.
Attuano programmi di servizio civile universale con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo unico degli enti di servizio civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente nella verifica del rispetto dei principi e delle finalità del servizio civile universale.
Inoltre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa sottoscrizione di uno o più accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, possono svolgere le seguenti funzioni:
- formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile universale, anche avvalendosi di enti di servizio civile universale dotati di una specifica professionalità;
- controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti di servizio civile universale nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma;
- valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di servizio civile universale e realizzati nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma o città metropolitana;
- ispezioni presso gli enti di servizio civile universale che operano unicamente negli ambiti territoriali delle regioni e delle province autonome, finalizzate alla verifica della corretta realizzazione degli interventi, nonché del regolare impiego degli operatori di servizio civile universale.
Resta ferma la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
Il ruolo delle Regioni e Province autonome viene ribaltato. Se prima erano coinvolte nei livelli operativi dell’accreditamento degli enti e della valutazione dei progetti, ora sono corresponsabili, assieme al governo, delle scelte per la programmazione triennale e annuale. Inoltre, se vogliono e con accordi bilaterali con il Dipartimento, possono svolgere per gli enti iscritti alla sezione regionale dell’albo unico del Scu le funzioni di controllo, ispezione e valutazione dell’impatto e di formazione degli operatori degli enti.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”: artt. 4 comma 4, 6 comma 1, 7 comma 1 e 4, 7 comma 2, 10
ABROGAZIONI
La riforma supera l’accordo Stato/Regioni e Province autonome del gennaio 2005.
ENTRATA IN VIGORE
Con il decreto del 4 Novembre 2019 del Ministro per le Politiche giovanili e lo sport si è avviata la programmazione triennale e il primo piano annuale 2020. Non risultano sottoscritti gli accordi bilaterali previsti fra Presidenza del Consiglio dei Ministri e singole Regioni o Province Autonome.
REGIME TRANSITORIO
Fino alla data della sottoscrizione degli accordi tra le parti, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo svolgimento delle attività di formazione, controllo, valutazione e ispezioni.
La scheda è aggiornata al 20 maggio 2019.