La Riforma Istruzioni per l'uso
Lavoro nel terzo settore
COS'È
Nel codice del Terzo settore la figura del lavoratore è distinta da quella del volontario.
COME FUNZIONA
Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e comunque ogni altra attività lavorativa retribuita dall’ente, è incompatibile con l’attività di volontariato svolta dalla persona presso lo stesso ente del Terzo settore. Come espresso anche in una recente nota del Ministero del Lavoro (27 febbraio 2020), dunque, negli enti del Terzo settore (Ets) esiste una incompatibilità di portata ampia e generalizzata tra la qualità di volontario sic et simpliciter (senza distinzione tra volontario stabile e occasionale) e quella di lavoratore.
Nell’atto costitutivo o nello statuto delle associazioni del Terzo settore è possibile attribuire ai lavoratori la nomina di uno o più amministratori, fermo restando che la nomina della maggioranza degli amministratori è prerogativa riservata all’assemblea.
Non possono far parte dell’organo di controllo soggetti legati da un rapporto di lavoro, o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
CASI SPECIFICI
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)
Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio).
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori se necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio) o al 5% del numero degli associati (non più di 5 persone retribuite ogni 100 associati, ad esempio).
IMPRESA SOCIALE
Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali (salvo nel caso di società cooperativa a mutualità prevalente e enti religiosi civilmente riconosciuti) devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.
Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:
- i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all’assemblea degli associati o dei soci;
- nelle imprese sociali che superino i limiti previsti dalla normativa (non siano società cooperative a mutualità prevalente e superino due tra i seguenti limiti: un totale dell'attivo dello stato patrimoniale di 2.200.000 di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni di 4.400.000 di euro; 25 dipendenti occupati in media durante l’esercizio), la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell’organo di amministrazione che dell’organo di controllo.
Salva la specifica disciplina per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nelle imprese sociali il volontariato è ammesso, ma può essere utilizzato solo in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. In ogni caso, il numero dei volontari impiegati nell’attività d'impresa, dei quali l’impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.
L’impresa sociale può operare all’inserimento di lavoratori svantaggiati e disabili, che in tal caso devono rappresentare almeno il 30% dei lavoratori.
CROCE ROSSA E CROCI BIANCHE DI TRENTO E BOLZANO
L’incompatibilità tra volontariato e rapporto di lavoro retribuito con l’ente non si applica agli operatori che prestano attività di soccorso (Croce rossa e Croci bianche) nelle Province autonome di Trento e Bolzano.
OBBLIGHI E DIVIETI
I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.
In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 16, 17 comma 5, 26, 30, 33, 36
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: art. 11, 13
ABROGAZIONI
Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
ENTRATA IN VIGORE
Per gli enti del Terzo settore la riforma è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Le indicazioni specifiche sull’impresa sociale sono vigenti dal 20 luglio 2017.
La scheda è aggiornata al 22 dicembre 2020.
COS'È
Nel codice del Terzo settore la figura del lavoratore è distinta da quella del volontario.
COME FUNZIONA
Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e comunque ogni altra attività lavorativa retribuita dall’ente, è incompatibile con l’attività di volontariato svolta dalla persona presso lo stesso ente del Terzo settore. Come espresso anche in una recente nota del Ministero del Lavoro (27 febbraio 2020), dunque, negli enti del Terzo settore (Ets) esiste una incompatibilità di portata ampia e generalizzata tra la qualità di volontario sic et simpliciter (senza distinzione tra volontario stabile e occasionale) e quella di lavoratore.
Nell’atto costitutivo o nello statuto delle associazioni del Terzo settore è possibile attribuire ai lavoratori la nomina di uno o più amministratori, fermo restando che la nomina della maggioranza degli amministratori è prerogativa riservata all’assemblea.
Non possono far parte dell’organo di controllo soggetti legati da un rapporto di lavoro, o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
CASI SPECIFICI
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)
Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio).
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori se necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio) o al 5% del numero degli associati (non più di 5 persone retribuite ogni 100 associati, ad esempio).
IMPRESA SOCIALE
Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali (salvo nel caso di società cooperativa a mutualità prevalente e enti religiosi civilmente riconosciuti) devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.
Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:
- i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all’assemblea degli associati o dei soci;
- nelle imprese sociali che superino i limiti previsti dalla normativa (non siano società cooperative a mutualità prevalente e superino due tra i seguenti limiti: un totale dell'attivo dello stato patrimoniale di 2.200.000 di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni di 4.400.000 di euro; 25 dipendenti occupati in media durante l’esercizio), la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell’organo di amministrazione che dell’organo di controllo.
Salva la specifica disciplina per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nelle imprese sociali il volontariato è ammesso, ma può essere utilizzato solo in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. In ogni caso, il numero dei volontari impiegati nell’attività d'impresa, dei quali l’impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.
L’impresa sociale può operare all’inserimento di lavoratori svantaggiati e disabili, che in tal caso devono rappresentare almeno il 30% dei lavoratori.
CROCE ROSSA E CROCI BIANCHE DI TRENTO E BOLZANO
L’incompatibilità tra volontariato e rapporto di lavoro retribuito con l’ente non si applica agli operatori che prestano attività di soccorso (Croce rossa e Croci bianche) nelle Province autonome di Trento e Bolzano.
OBBLIGHI E DIVIETI
I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.
In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 16, 17 comma 5, 26, 30, 33, 36
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: art. 11, 13
ABROGAZIONI
Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
ENTRATA IN VIGORE
Per gli enti del Terzo settore la riforma è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Le indicazioni specifiche sull’impresa sociale sono vigenti dal 20 luglio 2017.
La scheda è aggiornata al 22 dicembre 2020.