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Personalità giuridica

COS'È

L’acquisizione della personalità giuridica è una caratteristica facoltativa dell’ente. Per un’associazione, acquisire la personalità giuridica significa fornire garanzie e certezza del diritto ai terzi. Significa inoltre poter usufruire di un regime di responsabilità limitata nei confronti dei creditori: in altre parole, per gli eventuali debiti o obbligazioni di natura civilistica contratti dall’ente risponderà solamente quest’ultimo con il proprio patrimonio e non anche i singoli associati con il loro patrimonio personale.

Tale limitazione della responsabilità non vi è invece nelle associazioni non riconosciute, dove delle obbligazioni contratte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente.

Le fondazioni sono sempre dotate di personalità giuridica, non potendo esistere fondazioni non riconosciute.

COME FUNZIONA

Il riconoscimento della personalità giuridica per le associazioni e le fondazioni è ancora oggi disciplinato in generale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, il quale prevede l’iscrizione negli appositi registri tenuti dalle prefetture o dalle Regioni/Province autonome competenti.

Il codice del Terzo settore ha previsto una specifica modalità di acquisto della personalità giuridica per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore, mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Per l’attribuzione della personalità giuridica è necessario che l’ente abbia un patrimonio minimo di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni.

Il patrimonio può essere costituito anche da beni diversi dal denaro: in questo caso, affinché tali beni concorrano alla formazione del patrimonio minimo, è necessario che il loro valore risulti da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

La procedura per l’acquisto della personalità giuridica presso il Runts è la seguente:

  • il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo dell’associazione o fondazione di Terzo settore, o il testamento con il quale si dispone la costituzione di quest’ultima, verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, incluso il rispetto delle norme specifiche del Terzo settore, e il patrimonio minimo necessario per acquisire la personalità giuridica;
  • all’esito di questi controlli, il notaio deposita l’atto costitutivo o il testamento presso l’ufficio competente del Runts con contestuale richiesta di iscrizione dell’ente;
  • l’ufficio del Runts, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel registro stesso, dove è specificato il possesso della personalità giuridica.

Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, entro 30 giorni ne dà comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori dell’ente. Questi ultimi, o in mancanza ciascun associato, entro 30 giorni dalla comunicazione possono domandare direttamente all’ufficio competente di disporre comunque l’iscrizione nel Runts. Se quest’ultimo non dà alcuna comunicazione nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta si intende negata.

Dell’avvenuta iscrizione al Runts, nonché dell’eventuale successiva cancellazione, entro 15 giorni è data comunicazione, da parte dell’ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore competente (o ufficio provinciale, nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano), alla prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

Se a causa di perdite il patrimonio minimo diminuisce di oltre un terzo, l’organo di amministrazione (o, in caso di sua inerzia, l’organo di controllo eventualmente nominato) deve nel caso di un’associazione, convocare l’assemblea per deliberare o, nel caso di una fondazione deliberare direttamente, la ricostituzione del patrimonio minimo. Se questo non fosse possibile, si dovrà valutare la trasformazione, oppure la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, secondo le stesse modalità previste per l’iscrizione dell’ente.

Solo gli enti del Terzo settore con personalità giuridica possono costituire patrimoni destinati a uno specifico affare.

CHI COINVOLGE

Fondazioni del Terzo settore ed associazioni che intendano acquisire la personalità giuridica.

CASI SPECIFICI

Le associazioni riconosciute e le fondazioni già in possesso della personalità giuridica, e quindi iscritte nei registri delle prefetture o delle Regioni/Province autonome, qualora siano iscritte al Runts, acquisteranno la personalità giuridica per effetto dell’iscrizione al registro unico nazionale. L’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al d.P.R. 361 del 2000 è sospesa finché è mantenuta l’iscrizione nel Runts.

Devono necessariamente avere la personalità giuridica gli enti filantropici.

Non è invece chiaro cosa succederà alla personalità giuridica acquisita dagli enti del Terzo settore di nuova costituzione tramite l’iscrizione al Runts, qualora essi dovessero fuoriuscire dal registro unico (ad esempio tramite la procedura di cancellazione) ma continuare ad operare sulla base del codice civile.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Viene introdotta la possibilità per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore di acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 10, 22, 48

Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 ottobre 2020 

ENTRATA IN VIGORE

La normativa in materia è entrata in vigore il 3 agosto 2017, ma le disposizioni relative all’acquisizione della personalità giuridica saranno applicabili solo dal momento in cui il Runts sarà operativo.

REGIME TRANSITORIO

Fino all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti, cioè quelle generali sull’acquisizione della personalità giuridica da parte degli enti.

La scheda è aggiornata al 3 dicembre 2020.

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