La Riforma Istruzioni per l'uso

La qualifica di Ets

COS'È

L’ente del terzo settore (Ets) è una delle principali novità della riforma. Si tratta di una nuova qualifica giuridica costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro (nel caso delle imprese sociali, con deroghe alla distribuzione degli utili), mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi. Possono acquisire tale qualifica di enti privati, con o senza personalità giuridica, iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

COME FUNZIONA

La qualifica di Ets è facoltativa, ma è requisito fondamentale per accedere al nuovo sistema del “Terzo settore” che consente di usufruire di una serie di agevolazioni fiscali nel rispetto di precise prescrizioni in materia di controllo e di funzionamento.

Per diventare Ets è necessario iscriversi al registro nazionale del Terzo settore (Runts), possedendo i requisiti richiesti e, se necessario, adeguando lo statuto alle previsioni del Codice del Terzo settore.

Con la conversione del decreto legge 125/2020, avvenuta il 25 novembre 2020, il termine entro il quale adeguare gli statuti utilizzando le procedure e le maggioranze ordinarie è stato prorogato al 31 marzo 2021 per organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps), Onlus e imprese sociali, date le evidenti difficoltà per questi enti di convocare le proprie assemblee nell’osservanza delle misure restrittive adottate per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per tutti gli enti non profit rimane comunque la possibilità di adeguare i propri statuti utilizzando i quorum dell’assemblea straordinaria (solitamente più aggravati rispetto a quelle ordinari).

In caso di estinzione o scioglimento, gli Ets sono obbligati a devolvere il patrimonio ad altri Ets secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

CHI COINVOLGE

Sono Ets:

CHI ESCLUDE

Gli enti esclusi dalla riforma sono:

  • amministrazioni pubbliche (istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, come ad esempio l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le agenzie governative);
  • formazioni e associazioni politiche;
  • sindacati;
  • associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
  • associazioni di datori di lavoro;
  • enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

Nello specifico, per direzione si intende l’imposizione della volontà del capogruppo, in sostituzione della volontà controllata.

Per coordinamento si fa riferimento all’influenza sulle azioni delle controllate per impedire attività confliggenti.

Per esercitare controllo, infine, si deve avere:

  • la maggioranza di voti in assemblea ordinaria
  • influenza dominante per voti in assemblea ordinaria
  • influenza dominante per vincoli contrattuali.

La nuova normativa non si applica alle fondazioni di origine bancaria che sono normate dalla relativa legge.

La riforma del Terzo settore ha eliminato la qualifica fiscale di Onlus, richiedendo alle organizzazioni iscritte all’anagrafe delle Onlus di adeguare i propri statuti, adottando la qualifica più adeguata scegliendo tra Odv, Aps o le altre tipologie di Ets previste dall’art. 4 del dlgs n. 117/2017.

CASI SPECIFICI

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Gli enti religiosi dotati di personalità giuridica riconosciuta dallo Stato italiano, se decidono di iscriversi al Runts, sono sottoposti a un regime speciale all’interno del codice del Terzo settore. Essi comprendono sia gli enti cattolici che quelli derivanti da altre confessioni religiose.

I primi sono nello specifico diocesi, parrocchie, istituti universitari, accademie, collegi e altri istituti ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, chiese aperte al culto pubblico, santuari, fabbricerie, associazioni religiose (istituti religiosi e società di vita apostolica), confraternite, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni di culto, l’istituto centrale per il sostentamento del clero e gli istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero.

Per essere qualificati come Ets, devono costituire un “ramo” destinato alle attività di interesse generale previste dal codice del Terzo settore.

Sono obbligati a:

  • dotarsi di un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del codice, depositato nel registro unico nazionale del Terzo settore;
  • costituire un patrimonio destinato a queste attività;
  • distinguere le scritture contabili.

Per quanto riguarda le attività diverse, si applicano le disposizioni fiscali previste dal Testo unico delle imposte sui redditi. Gli enti religiosi non sono obbligati a riportare l’indicazione di ente del terzo settore o Ets nella denominazione.

ASSOCIAZIONI SPORTIVO DILETTANTISTICHE (ASD)

Le Asd che scelgono, pur avendo i requisiti soggettivi, di non iscriversi al Runts fanno riferimento alla normativa previgente (legge 289/2002, art.90), continuando ad usufruire dei benefici fiscali previsti derivanti da tale qualifica. che rimane in vigore e che prevede differenti trattamenti fiscali.

Le Asd possono comunque essere iscritte contemporaneamente sia al registro del Coni che al Runts.

ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG)

Le Ong riconosciute idonee dalla legge n. 48 del 1987, e poi inserite nell'elenco delle organizzazioni della società civile (Osc) secondo la legge n. 125 del 2014, se desiderano essere iscritte al Runts, debbono provvedere all’adeguamento del loro statuto a quanto previsto dal codice del Terzo settore. Le Ong possono essere iscritte contemporaneamente sia al registro della Aics (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) sia al Runts.

ENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Anche se sottoposti a direzione e coordinamento da amministrazione pubblica, possono essere Ets anche i soggetti costituiti come Odv operanti della Protezione civile.

CORPI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Nonostante siano sottoposti al controllo dell’amministrazione pubblica, possono essere Ets.

COOPERATIVA SOCIALE E CONSORZI

Pur essendo Ets, fanno riferimento alla relativa disciplina delle cooperative sociali.

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO, ASSOCIAZIONI ANTI USURA, BANDE E FILODRAMMATICHE, ENTI DI MICROCREDITO

Pur essendo Ets, rimangono disciplinati dalle relative leggi.

In base alle attività generali svolte, altri Ets possono essere sottoposti a normative specifiche.

OBBLIGHI E DIVIETI

Obbligo di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore, previo adeguamento dello statuto al codice del Terzo settore.

La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di "ente del Terzo settore" o l’acronimo Ets e deve essere usata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La denominazione "Ets" può essere sostituita nei casi in cui è possibile aggiungere le locuzioni "Odv","Aps", "impresa sociale" o "ente filantropico".

È vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per le imprese sociali il divieto è attenuato.

È vietato l’uso dell’indicazione "ente del Terzo settore" o dell’acronimo "Ets" o di locuzioni equivalenti o ingannevoli da parte di soggetti diversi dagli enti del Terzo settore. L’utilizzo illegittimo dell’indicazione di "ente del Terzo settore", di "associazione di promozione sociale", di "organizzazione di volontariato" o "ente filantropico" oppure i corrispondenti acronimi, "Ets", "Aps" e "Odv", è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.

Gli Ets sono obbligati a tenere i libri sociali e il bilancio d’esercizio o rendiconto (quest'ultimo a seconda delle dimensioni dell'ente). L’obbligo di bilancio sociale è riservato agli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 milione di euro. Gli Ets con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 100mila euro annui devono pubblicare sul proprio sito internet o su quello della rete associativa a cui aderiscono, emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La norma introduce una nuova qualifica giuridica, l’ente del Terzo settore (Ets), che ricomprende quelle preesistenti. Un ente ha comunque la possibilità di specializzarsi ed assumere una delle qualifiche tipiche di Ets (Odv, Aps, impresa sociale, ente filantropico, rete associativa, società di mutuo soccorso).

Vengono introdotte le reti associative, finora assenti nel panorama giuridico italiano e spariscono le Onlus, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che dovranno scegliere se iscriversi o meno al Runts (qualora non si iscrivano dovranno però devolvere il loro patrimonio).

Viene rinnovata l’impresa sociale, la cui qualifica si applica di diritto alle cooperative sociali. Le imprese sociali possono essere costituite in forme diverse, anche di società, hanno una limitata deroga nella redistribuzione degli utili e hanno accesso a una serie di agevolazioni fiscali.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”: art. 1

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 4, art. 8, comma 2, art. 12, art. 89, art. 91, comma 3, art. 99 comma 2, art. 101, comma 2

N.B: L’elenco è puramente indicativo e non esaustivo dei riferimenti normativi presenti nella scheda.

ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (articoli da 10 a 29, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4)

ENTRATA IN VIGORE

Gli Ets saranno ufficialmente riconosciuti dopo l’attivazione del registro unico nazionale del Terzo settore. Le Odv, le Aps, le Onlus e le imprese sociali iscritte nei rispettivi registri sono considerati già oggi enti del Terzo settore.

REGIME TRANSITORIO

Agli enti esistenti prima della entrata in vigore del codice del Terzo settore (3 agosto 2017) continuano ad applicarsi le norme preesistenti. Agli enti costituiti successivamente con l’intenzione di diventare Ets si applica già la nuova normativa.

 

La scheda è aggiornata al 26 novembre 2020.

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