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Altri enti del terzo settore

COS'È

All’interno di tale categoria (che vedrà una propria apposita sezione nel registro unico nazionale del Terzo settore - Runts) rientrano tutti gli enti che non trovano collocazione nelle altre sezioni del registro.

CHI COINVOLGE

Nella categoria “altri enti del terzo settore” possono rientrare tutte le organizzazioni che non si iscrivono (per scelta o perché non ne hanno i requisiti) nelle precedenti sezioni del Runts, e che quindi non acquistano una delle qualifiche tipiche di Ets (organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, ente filantropico, impresa sociale, rete associativa, società di mutuo soccorso).

La qualifica di Ets “generico” può essere acquisita dalle associazioni, riconosciute o non riconosciute, dalle fondazioni o dagli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via

La sezione “altri enti del terzo settore” rappresenta la categoria residuale di Ets e può quindi comprendere anche soggettività non categorizzate dalla legge. In questo senso, la locuzione “altri enti” risulta evidentemente flessibile e di fatto suscettibile di ricomprendere in futuro nuove forme giuridiche.

CHI ESCLUDE

Le previsioni del codice del Terzo settore non si applicano alle fondazioni bancarie, pur trattandosi di enti che concorrono al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Inoltre, non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Sono escluse anche le amministrazioni pubbliche, intese in senso lato, comprese le istituzioni educative, le aziende pubbliche e loro consorzi e associazioni, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale.

Non possono acquisire la qualifica di Ets gli enti sottoposti a direzione e coordinamento oppure controllati dalle pubbliche amministrazioni appena menzionate, dalle formazioni e associazioni politiche, dai sindacati, dalle associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, dalle associazioni di datori di lavoro.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”: art. 1

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 4, 12, 15, 26, 29

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.34 del 29 dicembre 2017  “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

ENTRATA IN VIGORE

La normativa sugli altri enti del Terzo settore è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

REGIME TRANSITORIO

Gli Ets saranno ufficialmente riconosciuti dopo l’attivazione del registro unico nazionale del Terzo settore. Le Odv, le Aps, le Onlus e le imprese sociali iscritte nei rispettivi registri sono considerati già oggi enti del Terzo settore.  

La scheda è aggiornata al 2 dicembre 2020.

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