La Riforma Istruzioni per l'uso

Registro dei volontari

COS'È

È un registro in cui devono essere iscritti tutti i volontari non occasionali che svolgono attività negli enti del Terzo settore (Ets).

Il registro è obbligatorio ed è legato al sistema di assicurazione dei volontari introdotto dalla riforma.

CHI ESCLUDE

Le previsioni concernenti il registro si applicano unicamente ai soggetti qualificabili come volontari non occasionali: solo questi ultimi devono essere iscritti nel registro e non anche i volontari occasionali.

In questo senso, non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. A parte tale disposizione, il codice non definisce cosa si debba intendere per “volontario occasionale” rimettendo tale definizione ai singoli enti, i quali, per distinguere i volontari non occasionali (e quindi iscritti al registro) da quelli occasionali, potrebbero assumere come criteri quelli dell’assiduità e della continuatività del proprio impegno.

Le disposizioni del codice concernenti il volontariato non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

COME FUNZIONA

Gli enti del Terzo settore sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari (associati e non) che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Nel codice non sono presenti previsioni specifiche in merito alla tenuta del registro, le quali potrebbero essere forse contenute in un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, ancora da emanare, con il quale devono essere individuati criteri in merito alla stipula delle polizze assicurative e le regole per i relativi controlli.

Si ritiene quindi che ad oggi non siano richieste particolari formalità (quali, ad esempio, la vidimazione) nella tenuta del registro dei volontari, il quale può essere tenuto in formato cartaceo o telematico.

Nel registro sembra opportuno indicare quanto meno le generalità del soggetto e la data di inizio (e quella di eventuale fine) dell’attività di volontariato presso l’ente. È inoltre fondamentale procedere ad aggiornare il registro ogni qualvolta ciò sia necessario.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il codice allarga a tutti gli Ets che si avvalgono di volontari l’obbligo di tenere l’apposito registro in precedenza previsto solo per le organizzazioni di volontariato.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 17

Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”

Decreto ministeriale 14 febbraio 1992, “Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima”

ENTRATA IN VIGORE

La normativa concernente il registro dei volontari è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

La scheda è aggiornata al 22 dicembre 2020.

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