La Riforma Istruzioni per l'uso
Bilancio sociale
COS'È
Il bilancio sociale è uno strumento di informazione e trasparenza al quale sono tenute le imprese sociali ed altri enti di terzo settore (Ets) che mette a disposizione degli stakeholder (lavoratori, associati, cittadini, pubbliche amministrazioni, ecc.), secondo modalità definite dalle linee guida, informazioni circa le attività svolte, dei risultati sociali conseguiti dall’ente nell’anno; è al tempo stesso uno strumento utile all’impresa sociale per la valutazione e controllo dei risultati conseguiti e che può quindi contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i valori e la missione.
CHI COINVOLGE/CHI ESCLUDE
Tutte le imprese sociali sono tenute alla redazione e pubblicazione del bilancio sociale; tra queste, anche le cooperative sociali, pur con le specificità nei contenuti e nelle tempistiche più avanti specificati.
Oltre alle imprese sociali, il codice del terzo settore prevede l’obbligatorietà del bilancio sociale per gli altri enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro e per i centri di servizio per il volontariato, indipendentemente dalle dimensioni economiche della loro attività.
Ovviamente anche altri Ets, pur non essendo tenuti, possono redigere e pubblicare il bilancio sociale (per propria autonoma scelta, perché richiesto da un finanziatore, ecc.); se tali documenti volontari sono conformi alle linee guida potranno fregiarsi della dicitura «Bilancio sociale predisposto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017»
COME FUNZIONA
Il bilancio sociale è redatto dall’Ets secondo linee guida adottate con decreto Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”. Tali linee guida definiscono i seguenti principi di redazione del bilancio sociale:
- completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder e quindi inserite le informazioni rilevanti di interesse di ciascuno;
- rilevanza: inserire senza omissioni tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli stakeholder;
- trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni;
- neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando quindi aspetti positivi e negativi;
- competenza di periodo: vanno documentati attività e risultati dell’anno di riferimento;
- comparabilità: vanno inseriti per quanto possibile dati che consentano il confronto temporale (come un certo dato varia nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori / enti)
- chiarezza: necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica;
- veridicità e verificabilità: va fatto riferimento alle fonti utilizzate;
- attendibilità: bisogna evitare sovrastime o sottostime e non presentare dati incerti come se fossero certi;
- autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, ad essi va garantita autonomia e indipendenza nell’esprimere giudizi.
Accanto ai principi, le linee guida individuano i contenuti minimi che ciascun bilancio sociale dovrà contenere, definendo così la struttura dei capitoli che lo compongono; rimandando al testo delle linee guida per i dettagli, in sintesi un bilancio sociale deve indicare:
- metodologia adottata: criteri di redazione del bilancio (vedi sopra circa “principi di redazione”) ed eventuale modifica dei criteri rispetto agli anni precedenti;
- informazioni generali sull’ente: anagrafica, area territoriale e ambito di attività, mission, relazione con altri enti e informazioni sul contesto di riferimento;
- governance: dati su base sociale e organismi diretti e di controllo, aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione, identificazione degli stakeholder; alle imprese sociali diverse dagli enti religiosi e dalle cooperative a mutualità prevalente, è richiesto inoltre di descrivere le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti; le cooperative a mutualità prevalente (e quindi tutte le cooperative sociali) assolvono già di per sé questo obbligo attraverso i meccanismi di coinvolgimento tipici della forma cooperativa*;
- persone: consistenza e dati di dettaglio su lavoratori e volontari, contratti di lavoro adottati, attività svolte, struttura dei compensi (tra cui i dati sui differenziali retributivi, documentando che la retribuzione più alta non è maggiore di più di otto volte rispetto alla più bassa*) e modalità di rimborso ai volontari. In particolare, sono previste forme di pubblicità specifica per i compensi ad amministratori e dirigenti.
- attività: informazioni quantitative e qualitative sulle attività realizzate, sui destinatari diretti e indiretti e per quanto possibile sugli effetti, indicando il raggiungimento o meno degli obiettivi programmati e i fattori che ne hanno facilitato o reso difficile il conseguimento. Vanno indicati fattori che rischiano di compromettere le finalità dell’ente e le azioni messe in atto per contrastare tale evenienza;
- situazione economica e finanziaria: provenienza delle risorse separata per fonte pubblica e privata, informazioni sulle attività di raccolta fondi, eventuali criticità gestionali e azioni intraprese per mitigarle;
- altre informazioni: contenziosi, impatto ambientale (se pertinente), informazioni su parità di genere, rispetto diritti umani, prevenzione della corruzione.
[* Le disposizioni evidenziate con l’asterisco erano già contenute nei decreti legislativi 117/2017 o 112/2017 applicativi della riforma del terzo settore e sono ripresi nell’ambito delle linee guida.]
CASI SPECIFICI
I gruppi di imprese sociali debbono redigere e depositare il bilancio sociale (oltre che il bilancio di esercizio) in forma consolidata quindi rappresentando in modo unitario, a cura dell’impresa capogruppo, gli esiti sociali derivanti dall’azione dell’insieme delle imprese che lo compongono.
OBBLIGHI E DIVIETI
Le imprese sociali tenute alla redazione del bilancio sociale devono pubblicarlo sul proprio sito internet e lo depositano presso il Registro delle imprese contestualmente al bilancio di esercizio. I sindaci, organo di controllo interno, attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del Ministero. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
Inoltre, l’impresa sociale deve dare conto, nell’ambito del bilancio sociale, del rispetto del limite massimo di differenza retributiva tra lavoratori dipendenti posto dalla legge. Tale differenza non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
Le imprese sociali devono dare altresì conto, nell’ambito del bilancio sociale, delle forme di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri stakeholder, da attuarsi in conformità al proprio statuto e/o regolamento. Tale incombenza diviene superflua per le imprese sociali costituite in forma di cooperativa a mutualità prevalente, dal momento che tale configurazione già di per sé assicura la piena partecipazione degli associati coinvolti nello scambio mutualistico.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
Per le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali sono parzialmente modificate le informazioni da inserire nel bilancio sociale. Per le cooperative sociali, così come per tutti gli altri Ets interessati dalla norma, la redazione e pubblicazione del bilancio sociale rappresenta un obbligo prima non presente.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.”, G.U. Serie Generale n. 186 del 9 agosto 2019.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: artt. 9-10.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”: art. 14, 16, 30, 39, 60
ENTRATA IN VIGORE
Le linee guida sono vigenti a partire dalla redazione del bilancio relativo all’esercizio 2020 (quindi nella primavera 2021), quando tutti gli Ets tenuti alla presentazione del bilancio dovranno farlo sulla base delle linee guida.
Le imprese sociali (con l’esclusione delle società cooperative che lo diventano di diritto ai sensi della riforma) sono già tenute, in forza della precedente normativa, alla presentazione del bilancio sociale secondo le linee guida approvate nel 2008 dalla Agenzia per il terzo settore; a partire dalla redazione del bilancio relativo all’esercizio 2020 (quindi nella primavera 2021), le imprese sociali (comprese le cooperative sociali) dovranno presentare il bilancio sociale sulla base delle nuove linee guida contenute nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019.
REGIME TRANSITORIO
Come sopra evidenziato, a partire dalla chiusura del bilancio 2020 (primavera 2021) le imprese sociali e gli altri enti di terzo settore tenuti a presentare il bilancio sociale dovranno farlo strutturandolo secondo le linee guida contenute nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019. Sino a quel momento la situazione è la seguente:
La scheda è aggiornata al 24 settembre 2019.
COS'È
Il bilancio sociale è uno strumento di informazione e trasparenza al quale sono tenute le imprese sociali ed altri enti di terzo settore (Ets) che mette a disposizione degli stakeholder (lavoratori, associati, cittadini, pubbliche amministrazioni, ecc.), secondo modalità definite dalle linee guida, informazioni circa le attività svolte, dei risultati sociali conseguiti dall’ente nell’anno; è al tempo stesso uno strumento utile all’impresa sociale per la valutazione e controllo dei risultati conseguiti e che può quindi contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i valori e la missione.
CHI COINVOLGE/CHI ESCLUDE
Tutte le imprese sociali sono tenute alla redazione e pubblicazione del bilancio sociale; tra queste, anche le cooperative sociali, pur con le specificità nei contenuti e nelle tempistiche più avanti specificati.
Oltre alle imprese sociali, il codice del terzo settore prevede l’obbligatorietà del bilancio sociale per gli altri enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro e per i centri di servizio per il volontariato, indipendentemente dalle dimensioni economiche della loro attività.
Ovviamente anche altri Ets, pur non essendo tenuti, possono redigere e pubblicare il bilancio sociale (per propria autonoma scelta, perché richiesto da un finanziatore, ecc.); se tali documenti volontari sono conformi alle linee guida potranno fregiarsi della dicitura «Bilancio sociale predisposto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017»
COME FUNZIONA
Il bilancio sociale è redatto dall’Ets secondo linee guida adottate con decreto Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”. Tali linee guida definiscono i seguenti principi di redazione del bilancio sociale:
- completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder e quindi inserite le informazioni rilevanti di interesse di ciascuno;
- rilevanza: inserire senza omissioni tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli stakeholder;
- trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni;
- neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando quindi aspetti positivi e negativi;
- competenza di periodo: vanno documentati attività e risultati dell’anno di riferimento;
- comparabilità: vanno inseriti per quanto possibile dati che consentano il confronto temporale (come un certo dato varia nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori / enti)
- chiarezza: necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica;
- veridicità e verificabilità: va fatto riferimento alle fonti utilizzate;
- attendibilità: bisogna evitare sovrastime o sottostime e non presentare dati incerti come se fossero certi;
- autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, ad essi va garantita autonomia e indipendenza nell’esprimere giudizi.
Accanto ai principi, le linee guida individuano i contenuti minimi che ciascun bilancio sociale dovrà contenere, definendo così la struttura dei capitoli che lo compongono; rimandando al testo delle linee guida per i dettagli, in sintesi un bilancio sociale deve indicare:
- metodologia adottata: criteri di redazione del bilancio (vedi sopra circa “principi di redazione”) ed eventuale modifica dei criteri rispetto agli anni precedenti;
- informazioni generali sull’ente: anagrafica, area territoriale e ambito di attività, mission, relazione con altri enti e informazioni sul contesto di riferimento;
- governance: dati su base sociale e organismi diretti e di controllo, aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione, identificazione degli stakeholder; alle imprese sociali diverse dagli enti religiosi e dalle cooperative a mutualità prevalente, è richiesto inoltre di descrivere le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti; le cooperative a mutualità prevalente (e quindi tutte le cooperative sociali) assolvono già di per sé questo obbligo attraverso i meccanismi di coinvolgimento tipici della forma cooperativa*;
- persone: consistenza e dati di dettaglio su lavoratori e volontari, contratti di lavoro adottati, attività svolte, struttura dei compensi (tra cui i dati sui differenziali retributivi, documentando che la retribuzione più alta non è maggiore di più di otto volte rispetto alla più bassa*) e modalità di rimborso ai volontari. In particolare, sono previste forme di pubblicità specifica per i compensi ad amministratori e dirigenti.
- attività: informazioni quantitative e qualitative sulle attività realizzate, sui destinatari diretti e indiretti e per quanto possibile sugli effetti, indicando il raggiungimento o meno degli obiettivi programmati e i fattori che ne hanno facilitato o reso difficile il conseguimento. Vanno indicati fattori che rischiano di compromettere le finalità dell’ente e le azioni messe in atto per contrastare tale evenienza;
- situazione economica e finanziaria: provenienza delle risorse separata per fonte pubblica e privata, informazioni sulle attività di raccolta fondi, eventuali criticità gestionali e azioni intraprese per mitigarle;
- altre informazioni: contenziosi, impatto ambientale (se pertinente), informazioni su parità di genere, rispetto diritti umani, prevenzione della corruzione.
[* Le disposizioni evidenziate con l’asterisco erano già contenute nei decreti legislativi 117/2017 o 112/2017 applicativi della riforma del terzo settore e sono ripresi nell’ambito delle linee guida.]
CASI SPECIFICI
I gruppi di imprese sociali debbono redigere e depositare il bilancio sociale (oltre che il bilancio di esercizio) in forma consolidata quindi rappresentando in modo unitario, a cura dell’impresa capogruppo, gli esiti sociali derivanti dall’azione dell’insieme delle imprese che lo compongono.
OBBLIGHI E DIVIETI
Le imprese sociali tenute alla redazione del bilancio sociale devono pubblicarlo sul proprio sito internet e lo depositano presso il Registro delle imprese contestualmente al bilancio di esercizio. I sindaci, organo di controllo interno, attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del Ministero. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
Inoltre, l’impresa sociale deve dare conto, nell’ambito del bilancio sociale, del rispetto del limite massimo di differenza retributiva tra lavoratori dipendenti posto dalla legge. Tale differenza non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
Le imprese sociali devono dare altresì conto, nell’ambito del bilancio sociale, delle forme di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri stakeholder, da attuarsi in conformità al proprio statuto e/o regolamento. Tale incombenza diviene superflua per le imprese sociali costituite in forma di cooperativa a mutualità prevalente, dal momento che tale configurazione già di per sé assicura la piena partecipazione degli associati coinvolti nello scambio mutualistico.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
Per le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali sono parzialmente modificate le informazioni da inserire nel bilancio sociale. Per le cooperative sociali, così come per tutti gli altri Ets interessati dalla norma, la redazione e pubblicazione del bilancio sociale rappresenta un obbligo prima non presente.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.”, G.U. Serie Generale n. 186 del 9 agosto 2019.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: artt. 9-10.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”: art. 14, 16, 30, 39, 60
ENTRATA IN VIGORE
Le linee guida sono vigenti a partire dalla redazione del bilancio relativo all’esercizio 2020 (quindi nella primavera 2021), quando tutti gli Ets tenuti alla presentazione del bilancio dovranno farlo sulla base delle linee guida.
Le imprese sociali (con l’esclusione delle società cooperative che lo diventano di diritto ai sensi della riforma) sono già tenute, in forza della precedente normativa, alla presentazione del bilancio sociale secondo le linee guida approvate nel 2008 dalla Agenzia per il terzo settore; a partire dalla redazione del bilancio relativo all’esercizio 2020 (quindi nella primavera 2021), le imprese sociali (comprese le cooperative sociali) dovranno presentare il bilancio sociale sulla base delle nuove linee guida contenute nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019.
REGIME TRANSITORIO
Come sopra evidenziato, a partire dalla chiusura del bilancio 2020 (primavera 2021) le imprese sociali e gli altri enti di terzo settore tenuti a presentare il bilancio sociale dovranno farlo strutturandolo secondo le linee guida contenute nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019. Sino a quel momento la situazione è la seguente:
La scheda è aggiornata al 24 settembre 2019.